La disciplina dettata dall'art. 62 (contratto scritto, divieto di pratiche commerciali sleali, termini di pagamento) si applica a condizione che si realizzi una cessione di prodotti agricoli alimentari. Sono esclusi i conferimenti alle Cooperative effettuati dai soci e le cessioni a consumatori finali nonché i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici.
Sono considerati documenti equipollenti, a seguito delle difficoltà della predisposizione di un contratto scritto, gli scambi di comunicazioni e di ordini, documenti di trasporto o di consegna e le fatture, purché riportanti gli elementi essenziali (durata, qualità e quantità del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento) sui quali venga posta la seguente dicitura:
"assolve gli obblighi di cui all'art. 62 c. 1 del D.L. 24/1/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24/3/2012 n. 27".
Il rispetto delle suddette prescrizioni dà diritto al pagamento per le merci "deteriorabili" entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, mentre per tutte le altre merci il termine è di 60 giorni.
Per prodotti alimentari deteriorabili si intendono i prodotti agricoli, ittici ed alimentari preconfezionati con data di scadenza o termine di conservazione non superiore a 60 giorni, i prodotti agricoli ed ittici alimentari sfusi non sottoposti a trattamenti che prolungano la conservazione oltre i 60 giorni, tutti i tipi di latte ed i prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche.
L'art. 62 dispone che il mancato pagamento del prezzo nel termine stabilito dalla legge, comporta l'applicazione di un interesse avente natura risarcitoria, che difficilmente può essere oggetto di rinuncia negoziale.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e soprattutto della pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale.
Renato Oldoini