- La stipula di uno specifico contratto d'appalto in cui sia indicato l'Amministratore e la delibera della sua nomina, la delibera in cui l'Amministratore ha avuto mandato di procedere all'assegnazione dei lavori.
- La nomina del Direttore Tecnico possibilmente esterno all'impresa appaltatrice e la una specifica clausula specifica sulle variazioni in corso d'opera.
- L'allegato, in caso di lavori di una certa entità, dell'elenco dei condomini con le tabelle millesimali.
- La verifica che il condominio abbia istituito un fondo condominiale "specifico" per quel tipo di interventi richiesti poiché, in base alla nuova norma, solo in presenza di questo è possibile affidare i lavori, sia ordinari che straordinari.
Particolare attenzione poi alla "Sicurezza", che non ammette deroghe tanto che l'impresa è autorizzata a sospendere i lavori se ravvisa l'assenza dei parametri necessari e non ottiene risposte adeguate a riguardo da parte del condominio.
Interessante l'approfondimento sul D.P.R. 74, in particolare sugli articoli 6 e 7, relativi al III Responsabile che è partito col sottolineare come il responsabile dell'impianto sia il proprietario e quindi La delega al terzo responsabile sia consentita nei casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, con precisazione anche in questi casi che :
- L'Assemblea deleghi espressamente il III responsabile con delibera ed, in ogni caso, solo se l'impianto è a norma
- Nel caso di impianto non lo sia venga dichiarato nella delega e si deliberi, accantonando apposito fondo, la messa a norma.
Poche, ma importanti prime macroscopiche indicazioni, per cercare di tutelare al meglio le imprese sin da subito a cui, in questi giorni, CNA ha fatto seguito mettendo a disposizione una "Breve guida pratica al condominio" che è stata inviata a tutte le imprese associate e che potrà essere richiesta a CNA della Spezia.