La legge 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (art. 1, commi da 125 a 129) prevede l'obbligo per le aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente. I contribuenti soggetti all'obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa); società di persone (Snc, Sas); ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario); società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti. La sanzione in caso di inadempienza è pari all'1% della sovvenzione con un minimo di 2.000 euro; decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, se il soggetto interessato non provvede all'adempimento, allo stesso è richiesta l'integrale restituzione del beneficio. Imprenditori individuali, società non tenute alla redazione della Nota integrativa ed enti non commerciali devono pubblicare i dati delle erogazioni ricevute sui propri siti Internet, oppure, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di riferimento.