Si sta sviluppando nel mercato della locazione abitativa il ricorso a contratti d’affitto di breve durata 6 ,8, 12 o18 mesi. Questo accade per diversi motivi: il primo è che con la pandemia da coronavirus il settore degli affittacamere, B&B e simili, prima in forte espansione, ha registrato una battuta d’arresto. Molti locatori e gestori di appartamenti hanno trasformato la locazione turistica breve in un contratto transitorio. Tuttavia non sempre tale utilizzo è stato o viene effettuato in modo consapevole.
Un altro motivo che ha indotto molti proprietari a ricorrere ai contratti transitori è che a causa della pesante situazione economica che in questi anni si è abbattuta sulle famiglie, prima di affittare un appartamento per un periodo più lungo (4 anni + 4 o 3 anni +2), è quello di provare per un periodo breve la correttezza comportamentale e la regolarità nel pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali da parte dell’inquilino.
Per questi e certamente altri motivi, non di rado ed anche in modo inconsapevole, diversi proprietari hanno pensato di ricorrere ad un contratto transitorio della durata di 6, 8 o 12 mesi adducendo necessità loro o degli inquilini a giustificazione di tale transitorietà, ma che non sono suffragate da alcuna documentazione attestante la necessità dichiarata che deve invece essere allegata al contratto come in modo perentorio previsto dal D.M. del 16 gennaio 2017.
In sostanza affinchè un contratto transitorio possa essere giustificato deve rispettare queste tre condizioni:
1) prevedere una specifica clausola contrattuale che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore;
2) aver allegato al contratto un’apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza;
3) aver confermato, da parte dei contraenti, del permanere della esigenza transitoria, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine.
E’ bene sapere che se non vengono rispettate queste condizioni la deroga alla disciplina ordinaria non può essere applicata ed il contratto di locazione va ricondotto nell’ambito dei contratti previsti dall’articolo 2 comma 1 della Legge 431 del 9 dicembre 1998 1, ciò significa ad una durata di quattro anni più quattro.
Al fine di evitare vertenzialità e cause legali ad inquilini e proprietari, il SUNIA promuove la campagna di verifica ed eventuale regolarizzazione dei contratti transitori.
Proprietari ed inquilini possono rivolgersi agli uffici del SUNIA previo appuntamento telefonico al numero 0187 1823790.