Le indagini effettuate dai carabinieri forestali della Stazione di Follo, come sempre utilizzando anche il metodo delle evidenze fisiche, grazie al quale è possibile stabilire punto di innesco, direzione di propagazione, intensità e velocità di calore e fiamme, hanno confermato che l’incendio occorso il 16 marzo scorso in aree vegetate in località Lozzana di Vezzano Ligure aveva natura colposa. Ad originarlo sarebbe stata la negligenza di un coltivatore nell’abbruciamento di alcuni residui vegetali.
L’uomo è stato, conseguentemente, segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di incendio colposo.
Si coglie l’occasione per ricordare che l’abbruciamento di residui vegetali è consentito unicamente alle seguenti condizioni:
- che i residui derivino esclusivamente da operazioni agricole e selvicolturali (e quindi, ad esempio, paglia, sfalci e potature) e non da altre operazioni, quali taglio di piante e verde che insistono in contesti urbani, che generano invece rifiuti che devono essere smaltiti in via ordinaria. Assolutamente vietata, e in questo caso sanzionata penalmente, è la combustione di altri generi di rifiuti, non vegetali, anche se effettuata mescolando gli stessi con quelli vegetali;
- che l’abbruciamento sia effettuato sul luogo di produzione, interessi quantitativi non superiori ai limiti di legge (non più di tre metri cubi per ettaro al giorno), sia comunque effettuata in piccoli cumuli e non rientri in periodi di divieto dichiarati dalle autorità competenti (non sia effettuato, cioè, quando vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi);
- che l’abbruciamento sia effettuato alla distanza di legge da aree vegetate e boscate (100 metri, salvo speciali condizioni e/o autorizzazioni) e comunque con ogni forma di cautela e vigilanza che garantisca, anche tenendo conto che le condizioni del vento possono mutare all’improvviso, che le fiamme non inneschino un incendio.