A seguito dei gravi incendi boschivi dell’estate appena trascorsa, che hanno per lo più colpito il centro sud della penisola (nella nostra provincia si registra fortunatamente un solo grosso incendio a Framura che ha bruciato 170 ettari), e sull’onda della crescente importanza riconosciuta ai boschi per la protezione dal dissesto idrogeologico e il contrasto ai cambiamento climatici, il governo ha recentemente apportato rilevanti modifiche alla legge nazionale quadro sugli incendi boschivi (legge 353 del 21.11.2000) e ad alcuni articoli del codice penale.
Oltre a prevedere procedure più stringenti per il rilievo delle aree percorse dal fuoco e la relativa apposizione dei vincoli (divieto di variazione di destinazione urbanistica, divieto di pascolo, ecc.), sono stati aumentati gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale, in particolare è stata portata a ben 10.000 euro la sanzione per chi accende un fuoco a rischio di incendio durante il periodo decretato di grave pericolosità dalla Regione Liguria. Quest’anno il periodo di grave pericolosità andava dal 24 luglio al 17 settembre, ma varia da un anno all’altro in base all’andamento delle condizioni meteo.
Le modifiche al codice penale riguardano, tra l’altro, l’estinzione del rapporto di lavoro se si tratta di un dipendente pubblico responsabile di incendio boschivo doloso e l’introduzione di attenuanti qualora, prima del dibattimento, l’indagato abbia proceduto al ripristino dello stato dei luoghi. Altre attenuanti sono previste anche per il responsabile di incendio boschivo colposo che si adopera per contenere le fiamme e collabora attivamente con le autorità di polizia.
Restano inoltre sempre vigenti le sanzioni connesse al danno arrecato al bosco, comprese le spese di intervento e di ripristino. Tali somme, che vengono addebitate al responsabile dell’incendio, assumono cifre considerevoli già nel caso di incendi dell’ordine di grandezza di mezzo ettaro.