"È da intendersi consentito, a un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute".
Resta NON consentito "svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. (...) In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona".
Lo precisa una circolare del Ministero rivolta ai Prefetti per chiarire alcuni punti del Decreto sulle misure di contenimento per frenare la diffusione del Coronavirus.