Interessa, avendo creato fino ad oggi contenziosi e difficoltà di interpretazione, condomini, amministratori e tutti coloro che effettuano interventi su tetti o in altezza, come gli antennisti, le imprese edili e gli impiantisti.
Come chiesto da Cna l'articolo 2 che regolamenta le tipologie d'intervento e i dispositivi di ancoraggio, così come è stato modificato, prevede con chiarezza che l'obbligo di un sistema di ancoraggio permanente è previsto solo in caso di una nuova costruzione o in opere edilizie che prevedano il rifacimento della copertura.
Con questa precisazione normativa, a prescindere dal doveroso utilizzo di tutte le procedure a tutela e sicurezza dei lavoratori in occasione di interventi di piccola manutenzione o di istallazione di antenne sui tetti, caso tipico di lavori in altezza, si chiarisce che ciò è possibile anche in assenza di un sistema di ancoraggio permanente.
"Finalmente – DICHIARA Angelo Matellini, direttore di CNA La Spezia - si fa chiarezza su un tema molto discusso in questi mesi e che ora consentirà ad amministratori condominiali e imprese di poter operare, con certezza normativa, nella manutenzione e nelle istallazioni nel pieno rispetto delle doverosa sicurezza e delle normative vigenti.
Le imprese interessate, i condomini e gli amministratori, possono scaricare la norma dal sito www.sp.cna.it e per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Cna della Spezia: tel. 0187 598080 – 0187 598074.