La Corte, con la sentenza n. 661/2016, ha infatti sancito il principio in base al quale è ormai decorso il termine di legge triennale dalla consegna del ruolo, entro il quale Gefil spa avrebbe dovuto provvedere ad inviare le comunicazioni di inesigibilità. In conseguenza di tale mancata comunicazione al Comune, Gefil spa ha dunque perso il diritto al discarico sulla somma oltre 5 milioni di euro e cioè su tutte quelle partite affidate non oggetto di comunicazione di inesigibilità.
A questo punto il Comune della Spezia attiverà tutte le iniziative per riscuotere il dovuto secondo i termini di legge.
"Si tratta – ha dichiarato il sindaco della Spezia Massimo Federici – di un importante risultato che vede riconosciute le ragioni dell'Ente. Colgo l'occasione per ringraziare l'ufficio finanziario e l'avvocatura civica che hanno seguito con professionalità, dedizione ed equilibrio questa partita che consentirà al Comune di recuperare risorse utili alla città".
La cronistoria
Il Comune della Spezia ha adottato in data 14/09/2013 il provvedimento definitivo di diniego del discarico (ex art 20 commi 1 e 2 del DLgs 112/1999) per la somma di euro 6.587.853,42 nei confronti della Gefil spa, società concessionaria del Comune della Spezia per il servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie iscritte in ruoli antecedenti il 01/01/2006. Nel provvedimento veniva contestato alla società di non aver provveduto nei termini di legge ad inviare le comunicazioni di inesigibilità previste dalla specifica disciplina. In conseguenza di tale mancata comunicazione, il Comune della Spezia ha deciso di adottare il provvedimento definitivo di diniego del discarico poi impugnato in sede giurisdizionale dinnanzi alla Corte dei Conti Regione Liguria, aprendo una vertenza complessa nel merito e che non aveva precedenti in ambito nazionale.
- Con sentenza n. 61/2014 del 16/04/2014 la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha accolto pienamente la tesi avanzata dal Comune della Spezia.
- Avverso tale sentenza la Gefil spa ha proposto in data 28/07/2014 ricorso in appello presso la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale Centrale di Roma.
- Con sentenza n.661/2016, depositata il 20/12/2016, la Corte dei Conti – sezione terza giurisdizionale Centrale di Roma, all'ultimo grado di giudizio, ha confermato sostanzialmente quanto già deciso dalla Corte dei Conti Regione Liguria sancendo il principio in base al quale è ormai decorso il termine di legge triennale dalla consegna del ruolo entro il quale Gefil spa avrebbe dovuto provvedere ad inviare le comunicazioni di inesigibilità previste dalla specifica disciplina e, in conseguenza di tale mancata comunicazione all'Ente impositore, Gefil spa avrebbe perso il diritto al discarico sulla somma di Euro 5.381.283,39, ovvero su tutte le partite affidate non oggetto di comunicazione di inesigibilità .