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CNA: obblighi in materia di F-Gas per gli autoriparatori

Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra non stravolge il quadro già vigente, ma estende l'ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro.

Il Regolamento 517/2014, in vigore da gennaio di questo anno, ha ampliato il campo di applicazione anche all'installazione, alla manutenzione e alla disattivazione di impianti mobili di condizionamento d'aria contenenti F-Gas e autocarri e rimorchi frigo.
Al fine di chiarire gli obblighi in materia di f-gas nel settore dell'autoriparazione si ricorda che il recupero è definito come "raccolta e stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori", pertanto le persone che, nell'ambito dell'attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore non sono disciplinate dal D.P.R. n. 43/2012.
Tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall'attività di recupero degli F-gas contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto l'obbligo di attestazione per le persone e di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012.
In base alla normativa in vigore, sono escluse dall'obbligo di iscrizione al registro le persone che svolgono le attività sopracitate su impianti di refrigerazione di condizionamento d'aria usati in tutte le modalità di trasporto.

Le persone che svolgono questa attività dovranno rivolgersi a Organismi di Attestazione che rilasciano attestati al personale a seguito di frequenza di un corso di formazione riguardante il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento di aria dei veicoli a motore (Regolamento (CE) n. 307/2008).
Il rilascio di questo attestato avviene da parte dell'Organismo di attestazione in seguito al completamento di un corso teorico e pratico, una volta completato il corso, l'Organismo di attestazione inserisce nel Registro telematico l'attestato della persona. Le imprese che effettuano il recupero di f-gas da veicoli non devono ottenere nessuna attestazione, ma devono iscriversi al Registro telematico ed utilizzare persone in possesso dell'attestato.

Al fine di chiarire altri aspetti relativi agli obblighi si allega vademecum sul tema comprensivo del regime sanzionatorio.

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CNA

Confederazione Nazionale Artigianato
Via Padre Giuliani, 6
19125 La Spezia

Tel. 0187598080
Twitter @laspezia@cna.it

 

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