Mentre tuttavia le precedenti ordinanze - tutte favorevoli all'Azienda - erano state adottate in sede di ricorsi d'urgenza, questa volta si tratta della prima sentenza emessa in un giudizio di merito, a valle di un'istruttoria completa.
Con il predetto provvedimento il Giudice del lavoro, nel respingere il ricorso del lavoratore ed in perfetta continuità con la giurisprudenza precedente del Tribunale spezzino, ha in primo luogo escluso l'esistenza di vizi procedurali tali da mettere in discussione la validità delle intese raggiunte con i sindacati.
In secondo luogo, il Tribunale ha ribadito che l'individuazione delle esigenze tecnico-organizzative, ai fini della selezione dei profili in esubero, è un prerogativa dell'Azienda, pur nel necessario rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Anche in questa occasione dunque, ed in modo ancor più pregnante ed esaustivo, è risultata confermata la legittimità sia dell'accordo sindacale in sé che della sua interpretazione ed attuazione da parte dell'Azienda.