La multa scatta infatti in caso di «impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico».
Con le modifiche scatteranno maxi multe: da 1500 a 9000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego per un periodo fino a 30 giorni effettivi di lavoro; da 3000 a 8000 euro per ciascun lavoratore, in caso di impiego fra i 30 e i 60 giorni; da 6000 a 36000 euro, in caso di impiego oltre i 60 giorni. Un'altra novità è rappresentata dalla reintroduzione della diffida (articolo 13, Dlgs 124/2004), in base alla quale il personale ispettivo invita il datore di lavoro alla regolarizzazione, e può anche applicare uno sconto sulle sanzioni.
In base alla nuova norma, la diffida prevede la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al 50%, oppure un contratto a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre mesi. Con la modifica il lavoratore non può essere licenziato prima di tre mesi. Entro 120 giorni dalla notifica del verbale, vanno provate l'avvenuta regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni. Infine, c'è una rimodulazione anche delle sanzioni previste per evitare la sospensione dell'attività imprenditoriale, che in base all'articolo 14 del Dlgs 81/2008 scatta se i lavoratori in nero sono superiori al 20% della forza lavoro, o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Resta condizione necessaria, per la revoca del provvedimento, la regolarizzazione dei lavoratori. In più, bisogna pagare la sanzione, che nel caso del lavoro nero sale da 1950 a 2000 euro, mentre nel caso delle altre violazioni scende da 3250 a 3200 euro.
E' anche stata introdotta una regola che va a rafforzare l'istituto premiale, per cui su istanza di parte la revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale è possibile davanti al pagamento del 25% della somma dovuta, a condizione che l'importo residuo sia versato entro sei mesi, maggiorato del 5%. Per ulteriori approfondimenti è possibile chiamare l'Area Lavoro Confartigianato, Responsabile Marco Carloni, tel. 0187286629.