IL DIRIGENTE settore 4 "Difesa del suolo" Premesso:
- che la S.P. n° 17 "Beverino – bivio Aurelia" – ex Val Graveglia presenta un andamento planimetrico tortuoso, una ridotta sezione stradale e tratti che nel periodo invernale possono risultare ghiacciati o comunque scivolosi;
- che il tracciato attraversa alcuni nuclei abitati con accessi carrabili e pedonali sulla viabilità provinciale;
Considerato:
- che le caratteristiche geometriche della strada la rendono pericolosa se percorsa ad una velocità elevata soprattutto in relazione al fatto che nei centri abitati le abitazioni sono a ridosso della sede stradale e che nei tratti senza marciapiede la stessa è utilizzata
abitualmente anche dai pedoni;
Visto altresì:
- l' Art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/04/92 n°285 "Codice della Strada";
- l' Art. 6 comma 4 lettere b) del D.L.vo 30/04/92 n° 285;
- l' Art. 142 comma 2 del D.L.vo 30/04/92 n° 28
Valutato: che si ritiene necessario provvedere ad una regolamentazione del limite di velocità in ambedue i sensi di marcia lungo la S.P. n° 17 "Beverino – bivio Aurelia" – ex Val Graveglia lungo tutta l'estesa nei comuni di Beverino e Riccò del Golfo istituendo la limitazione a 50 km/h, il tutto a vantaggio della sicurezza della circolazione;
ORDINA
L'istituzione del limite di velocità a 50 km/h in entrambi i sensi di marcia lungo la S.P. n° 17 "Beverino – bivio Aurelia" – ex Val Graveglia, lungo tutta l'estesa, nei comuni di Beverino e Riccò del Golfo.Il Servizio Viabilità provvederà all'installazione della seguente segnaletica verticale relativa alla presente ordinanza:
Figura II 50 Art. 116 - comma e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n 495 "limite massimo di velocità". La presente ordinanza sarà efficace a far data dall'effettiva installazione della segnaletica relativa.
Il Dirigente Settore 4
"Difesa del Suolo"
Ing. Giotto Mancini