La Corte di Cassazione nega l’agevolazione relativa all’abitazione principale alle famiglie i cui coniugi hanno la residenza non coincidente. Con le sentenze 2853/2020 e 2194/2021 la Suprema Corte ha sancito il concetto secondo cui l’“abitazione principale” ai fini IMU si concretizza solamente se il possessore e il suo nucleo famigliare vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente ('art. 13, c. 2, dl 201/2011).
In base a quanto imposto dalla Corte di Cassazione i nuclei familiari (a prescindere da ogni intento elusivo) che presentano residenze dei coniugi disgiunte, si sono visti consegnare o lo vedranno nei prossimi giorni, una richiesta di pagamento da parte della società con la motivazione “Omesso versamento dell’IMU” proprio in conseguenza dell’impossibilità ad applicare le agevolazioni riservate all’“abitazione principale”.
Gli accertamenti sono relativi alle annualità 2016 – 2019, mentre rimane aperta la possibilità di regolarizzare la posizione relativa agli anni 2020 e 2021. Stante l’eccezionalità e l’importanza delle conseguenze derivanti dalle sentenze della Corte di cassazione, la società ha ritenuto opportuno dedicare uno sportello specifico a disposizione dei concittadini per fornire tutte le informazioni necessarie e assistere l’utenza nella presentazione di eventuale documentazione per la valutazione delle singole pratiche.
La società ricorda inoltre che ogni somma eventualmente dovuta può essere rateizzata pratica che sarà possibile fare presso il medesimo sportello.