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Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso del Cittadella: il Pisa rimane appaiato allo Spezia a 30 punti In evidenza

Niente da fare per il Cittadella, reo di aver schierato un giocatore non presente in lista

Il Collegio di Garanzia ha rigettato il ricorso del Cittadella, ufficializzando, questa volta in maniera definitiva, la vittoria per 3-0 a tavolino del Pisa. L'accaduto risale alla gara del 27 agosto scorso, disputatasi al "Tombolato" e terminata sul punteggio di 1-1 al termine dei 90 minuti. Nell'occasione la squadra veneta fece scendere in campo Desogus nella ripresa, giocatore non iscritto in lista gara. Inizialmente il Giudice Sportivo omologò il risultato maturato sul terreno di gioco. In seguito a tale decisione il Pisa presentò ricorso alla Corte d'Appello che accolse l'esposto e assegnò la vittoria a tavolino ai nerazzurri.

Inutile il ricorso in ultima istanza al Collegio di Garanzia presentato dal Cittadella. Il Pisa di Inzaghi rimane così appaiato allo Spezia a quota 30 punti al secondo posto in classifica.

Di seguito il comunicato:

"Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2024, presentato, in data 30 ottobre 2024, dalla società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Pisa Sporting Club S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, I Sezione, n. 0009/CSA/2024-2025, pubblicata, in forma integrale, in data 2 ottobre 2024, con la quale è stato accolto il reclamo della società Pisa Sporting Club S.r.l. e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo LNPB, di cui al C.U. n. 25 del 5 settembre 2024 (che aveva omologato il risultato di 1-1 in relazione alla partita Cittadella - Pisa del 27 agosto 2024, così come conseguito sul campo, e irrogato, a carico del dirigente Federico Cerantola, le sanzioni dell'ammenda e dell'ammonizione e, a carico della società Cittadella, la sanzione dell'ammenda pari ad euro 10.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 1, lett. c), CGS FIGC), è stata comminata, a carico della A.S. Cittadella S.r.l., ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC, la sanzione della perdita della suddetta gara disputata contro il Pisa S.C. S.r.l. con il punteggio di 0-3.

Rigetta il ricorso

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 27 novembre 2024".

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