Quali sono le novità
Stando al contenuto della circolare 13 dell’Agenzia delle entrate è stato indicato nel dettaglio una specie di elenco. Quest’ultimo contiene tutte quelle che sono le specifiche questioni più un tot di elementi innovativi che ineriscono ai lavori di risparmio energetico (Ecobonus).
L'Agenzia ha tenuto anche a sottolineare che stando al paragrafo 3.4 della circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, è possibile tenere anche in considerazione e quindi annoverare nella somma dovuta le spese di trasporto (e di montaggio) dei beni acquistati.
I pagamenti di tali spese vanno fatte a mezzo bonifico o carta di debito o credito. Pertanto è vietato l’utilizzo di strumenti di pagamento come assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Tutti i dettagli sulle detrazioni fiscali li abbiamo trovati su https://www.likecasa.it/detrazioni-fiscali-ristrutturazioni-2019/8891
Bonus mobili: le pertinenze
Ulteriore spiegazione dell’ente riguarda il fatto che il bonus mobili viene applicato anche in caso di recupero edilizio effettuato su una pertinenza.
Non a caso, ai sensi della circolare 7/E del 27 aprile 2018 (pag. 262), “Il bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate”.
Ovvio dunque che nella guida dell’Agenzia delle Entrate emerge pure un altro fattore. Ovvero che la detrazione si applica altresì ai beni acquistati allo scopo di arredare un ambiente diverso dell’immobile indicato per l’intervento edilizio.
Come comportarsi se si è eredi e la questione degli infissi
L’agenzia delle entrate ha spiegato con estrema chiarezza che, qualora il contribuente venisse a mancare (morte) la parte non usufruita di Bonus mobili non è ereditabile. Questo ai sensi della circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 4.6).
Viceversa si può godere di tutti i benefici per sostituzione degli infissi, sia per la detrazione da recupero edilizio sia per il bonus mobili.
Cambiamento del parquet, non detraibile
Non è possibile accedere al bonus mobili se si cambia il parquet. La detrazione non vale infatti per gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi. Stesso discorso vale per tutti gli altri complementi di arredo (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017).Cambiare i pavimenti è lavoro rientrante in quelli di manutenzione ordinaria e che vengono detratti solo se eseguiti su parti comuni del condominio.
Agevolazioni anche per tende e porte
Infine ricordiamo che pure porte e tende sono incluse nel bonus ristrutturazione e nell’ecobonus, purché vengano rispettate specifiche condizioni. Le porte interne non possono essere sottoposte a detrazioni ma se si decide di montare una porta blindata interna si ha uno sconto detrattivo del 50%. Medesimo beneficio pure in caso di porte blindate esterne, porte esterne e porte-finestra.
Se le tende hanno i requisiti indicati nell’allegato M del Dlgs 311/2006 avranno diritto all’ecobonus 50%. Non sono in tal caso annoverate le tende decorative. Viceversa godono dell’agevolazione: tende esterne, e ancora chiusure oscuranti (veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in genere) e tende tecniche da interno (rulli avvolgibili, veneziane).