Innanzitutto è opportuno chiarire che l'azienda non ha mai abbandonato la negoziazione sulla ristrutturazione del debito ai sensi dell'art 182 bis della legge fallimentare. Contestualmente l'azienda ha portato avanti approfondimenti rispetto all'ipotesi di utilizzo del concordato in continuità, in quanto l'articolo 161 comma 6 della stessa legge fallimentare, utilizzato ad oggi da Acam, prevede anche questo istituto. La verifica sull'effettiva utilizzabilità di tale procedura era doverosa e necessaria da parte della società al fine di non incorrere in sorprese negative all'eventuale presentazione di piani di concordato. Si rimane convinti della fondatezza di una possibile applicazione di procedure di concordato. In ciò si ha conforto sia da pareri pro veritate richiesti dall'azienda che dalla giurisprudenza anche favorevole di merito. Ribadisco che allo stato attuale, quindi, nessun piano di concordato è stato depositato e, meno che mai, è stata interrotta la negoziazione di un piano di ristrutturazione volontaria del debito da parte dei creditori di Acam che rimane l'opzione prioritaria per l'azienda.
Infine sul tema delle paventate ricadute sui comuni soci, in ragione di quanto detto prima, si ritiene che tali tipi di società siano al contrario fallibili. In ogni caso si sottolinea non sussistano automatismi di sorta sul riconoscimento di debiti in capo agli enti locali.
In questo momento ancor più che in altri passaggi, pertanto, ci sono il massimo impegno e la più forte determinazione da parte del management dell'azienda per la salvezza del gruppo. È molto importante garantire da parte di tutti il massimo del sostegno e della collaborazione.
Massimo Federici