CNA FITA La Spezia informa che, con il Decreto Legge 28 giugno 2018, n.79, è stato rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione, da parte del soggetto gestore del distributore, della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione e, al contempo è stata confermata dal 1° luglio 2018 la possibilità di dedurre il costo e detrarre l’IVA sostenuta per l’acquisto del carburante.
La deducibilità è attuabile, tuttavia, esclusivamente se tale operazione è stata effettuata mediante mezzi di pagamento tracciabili. Restano escluse della proroga le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici; le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori effettuate da soggetti diversi dagli impianti stradali, come ad esempio cessioni effettuate direttamente dalle compagnie petrolifere ovvero dal consorzio ai propri consorziati.
“Dal 1° luglio 2018 le imprese di autotrasporto, - spiega Giuliana Vatteroni referente CNA Fita La Spezia -, nel caso che acquistino gasolio presso un impianto stradale di distribuzione carburante, per usufruire delle specifiche agevolazioni non saranno tenute a documentare l’acquisto con la fattura elettronica ma avranno l’obbligo di effettuare i pagamenti tramite mezzi tracciabili pena, l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità del costo. Siamo di fronte dunque ad un provvedimento monco che rischia di creare grandi problemi amministrativi e contabili alle imprese del settore dell’autotrasporto come anche ai subfornitori o subcontraenti della pubblica amministrazione”.
Questa situazione crea confusione e CNA Fita tramite l’ufficio politiche fiscali è già intervenuta segnalando la criticità del provvedimento e chiedendo la disapplicazione delle sanzioni per eventuali comportamenti difformi tenuti dagli operatori esclusi dalla proroga.