Confesercenti raccomanda alle imprese di prestare attenzione al fatto se gli apparecchi detenuti nell'ambito aziendale appartengano alla tipologia seguente: "apparecchi muniti di sintonizzatore". In questo caso, il pagamento del canone speciale RAI sarà dovuto e del numero del relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nella prossima dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento evidenziando nella dichiarazione l'inesistenza dell'obbligo. Nei casi in cui l'azienda utilizzi monitor/display non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi (ad esempio in agenzie di viaggio, pubblici esercizi) o per consentire agli utenti la visualizzazione dei risultati di giochi/scommesse (ad esempio in sale scommesse/tabaccherie), il canone speciale RAI sarà dovuto qualora il monitor/display sia dotato di sintonizzatore e dunque risulti adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall'effettivo uso diverso.