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Con l'introduzione della normativa sull'Imu, è obbligatoria la presentazione della Dichiarazione IMU, i cui modelli sono stati approvati con il Decreto del 30 ottobre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2012, n. 258, entro e non oltre il 4 febbraio 2013.

La dichiarazione IMU deve essere presentata nel caso di immobili che:

1) godono di riduzioni di imposta ovvero:

- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, di interesse storico o artistico (riduzione base imponibile IMU del 50%)

- Immobili per il quale il Comune può ridurre l'aliquota fino allo 0,4% (es. immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni, immobili locati anche se già in vigore al 1° gennaio 2012, terreni agricoli e terreni non coltivati posseduti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, immobili non produttivi di reddito fondiario sec. Art. 43 TUIR)

2) sono stati oggetto di atti per il quale non è stato utilizzato il MUI (Modello Unico Informatico), ossia la procedura utilizzata dai notai con la quale effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

3) in tutti i casi in cui le modificazioni soggettive o oggettive riguardino riduzioni di imposta o non siano immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso una consultazione della banca dati catastali: si riportano alcuni casi:

- Immobile che ha perso o acquisito la caratteristica di ruralità

- Immobile divenuto oggetto di locazione finanziaria

- Terreni agricoli divenuti edificabili viceversa

- Area divenuta edificabile a seguito di demolizione del fabbricato

- Immobile che ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione IMU.

Si sottolinea che la compilazione e presentazione della Dichiarazione è un onere a carico dei contribuenti e deve essere effettuata entro 90 giorni dalla variazione.

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