La sentenza n. 9858/16 riguarda una specifica vicenda processuale protrattasi per circa un decennio per un un'azienda di Lamporecchio (PT) che ha sostenuto di non dover pagare la Tia, in quanto provvedeva a proprie spese al corretto smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni.
Si è chiarito così un aspetto problematico della tassazione rifiuti puntualmente verificato a ogni nuova previsione tributaria. Infatti, la tariffa rifiuti si è trasformata nel tempo diventando Tarsu, Tia, Tares, e in ultimo a tutt'oggi Tari, e sull'applicazione del tributo vi sono state tante oscillazioni della giurisprudenza da far sì che la pretesa impositiva dei Comuni risultasse altrettanto variabile e disorganica.
Il tributo costituisce il corrispettivo che i Comuni richiedono a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Da qui la tesi - ora confermata - secondo la quale la tassa rifiuti urbani non va applicata sui rifiuti speciali, poiché per questi le imprese già sostengono da sé i costi di raccolta e di smaltimento, che sono affidati ad aziende specializzate.
Ma molto contenzioso si è sviluppato attorno a tali pretese fiscali anche sui rifiuti speciali.
CNA da sempre ha sollevato la questione del doppio costo per le imprese dello smaltimento dei rifiuti speciali e grazie a questa sentenza è stata confermato che i Comuni dovrebbero rinunciare a pretendere la Tari sulle aree di loro competenza territoriale dedicate alla produzione. Una più corretta definizione di questo tributo non solo alleggerirebbe le imprese da pesanti costi non dovuti, ma consentirebbe anche una tassazione più coerente con gli obiettivi di tutela ambientale, consentendo alle imprese di privilegiare i circuiti di raccolta privati che hanno dimostrato di garantire una gestione più efficiente e sostenibile da un punto di vista ambientale rispetto al servizio pubblico.
La CNA della Spezia ricorda che sono a disposizione dell'imprese gli avvocati del Gruppo Unico Professionisti per valutazioni caso per caso delle situazioni aziendali e cartelle tributarie.