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Applicabilità dell'IVA sulla TIA: le precisazioni di ACAM In evidenza

Con riferimento all'articolo pubblicato dalla Nazione domenica 13 dicembre dal titolo "TIA, ACAM condannata a restituire l'IVA, la sentenza pilota di un giudice di pace", ACAM desidera precisare quanto segue.

L'applicabilità dell'IVA sulla TIA è un tema che riguarda il passato in quanto, a partire dal 2013, la tariffa di igiene ambientale è stata sostituita dalla TARES, oggi TARI.

La questione, in ogni caso, non nasce oggi ma impegna già da alcuni anni gli uffici giudiziari locali, in particolare commissione tributaria e giudici di pace, che hanno avuto modo di pronunciarsi più volte sulla questione, su ricorso di vari cittadini.
A tale proposito, sono già undici le sentenze del Foro spezzino – emesse tra l'altro da giudici differenti - che hanno dato ragione ad ACAM, confermando la legittimità delle fatture TIA con IVA. Ad esse si aggiungono numerose ulteriori sentenze dei giudici di pace e del tribunale di Genova che hanno respinto analoghe richieste di rimborso nei confronti di AMIU.


Parlare quindi di sentenza-pilota, con riferimento al provvedimento del giudice di pace citato nell'articolo, così come ipotizzare "assalti in grande stile", appare fuori luogo.


A parte questo, l'applicazione dell'IVA rappresenta l'adempimento di un obbligo fiscale previsto dalla vigenti norme di legge nazionali e comunitarie e più volte riaffermato dall'Agenzia delle Entrate, cui l'Azienda non poteva sottrarsi.


Le somme riscosse non sono state intascate dall'Azienda ma sono state regolarmente versate all'Erario.

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