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Nuove disposizioni ministeriali per TARI e rifiuti speciali, il punto di Confesercenti In evidenza

Il Presidente Nazionale Fiesa, Gianpaolo Angelotti, comunica che il Ministero delle Finanze ha emesso una nuova Risoluzione ministeriale che fornisce indicazioni sull'intassabilità delle superfici delle attività produttive di rifiuti speciali non assoggettabili a TARI.

La risoluzione riveste particolare importanza ai fini della determinazione delle superfici tassabili le cui attività producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani; non solo quindi macellerie, pescherie e gastronomie, ma anche distributori di carburanti, gommisti e officine.

La nota ministeriale, partendo dal fatto che le disposizioni in materia di TARI, L. 147/13, art. 1, comma 649, prevedono che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente", consente di considerare "intassabili" quelle aree, sulle quali si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. In riferimento, quindi, alle superfici su cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali.

Il Presidente Angelotti sottolinea come "assoggettando le aree produttive a TARI, infatti, si darebbe origine, in tutti i casi, ad un'ingiustificata doppia imposizione, dovendo i rifiuti speciali essere smaltiti mediante privati e a spese dell'impresa". I titolari delle attività avviate per la prima volta dovrebbero riportare nella dichiarazione relativa alla IUC, rispetto alla superficie totale dell'esercizio, la sola parte di superficie assoggettabile alla TARI, esclusa quella non assoggettabile perché produttiva di rifiuti speciali. Mentre per le attività già in essere, i titolari potrebbero presentare una dichiarazione di variazione delle superfici assoggettabili a TARI, escludendo le superfici produttive di rifiuti speciali, sempre in linea con le determinazioni del Comune in materia di assimilabilità agli urbani.

"Tengo a sottolineare – conclude Angelotti – che per accedere a tale normativa le attività produttrici di rifiuti speciali dovranno documentare l'avvenuto smaltimento tramite ditta specializzata."

La Risoluzione ministeriale appare molto importante per le implicazioni relative alla tassazione locale ed afferma che su tale fattispecie il Comune non ha margini di discrezionalità. Per questo motivo, al fine di evitare possibili contestazioni e contenziosi con le amministrazioni comunali, suggeriamo alle aziende interessate di recarsi presso le sedi locali di Confesercenti per stabilire le azioni da intraprendere e condividere con le Amministrazioni Comunali le linee emerse dalla Risoluzione.

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