a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.
Tali criteri si applicano anche all'anno di imposta 2014. Per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l'esenzione, verseranno l'imposta entro il 10 febbraio 2015.
"Le nostre ragioni sono state riconosciute - dichiara Aldo Alberto, presidente CIA Liguria -. Sono state ripristinate le condizioni di esenzione per l'IMU nei terreni montani e parzialmente montani, mantenute le agevolazioni per gli imprenditori agricoli e rinviato il pagamento al 10 febbraio. Un risultato importante conseguito grazie alle nostre sollecitazioni, all'impegno di CIA Nazionale e alla disponibilità dei parlamentari locali. Il Governo ha posto rimedio a un pasticcio e questo ci dà il tempo di poter affrontare con calma il tema della tassazione dei terreni che, pur migliorata rispetto alla situazione che si era determinata, risulta ancora molto penalizzante per molte imprese della nostra regione anche a causa di estimi catastali spropositati. Siamo soddisfatti del risultato, ma abbiamo consapevolezza che non tutto è risolto e che è sempre più necessaria una revisione complessiva dell' IMU per il settore".