L'Area Fiscale Confartigianato informa che con l'Ordinanza n 19684 del 2024 la Cassazione ha chiarito ulteriormente il perimetro dell'esenzione IMU per i coniugi che risiedono in due abitazioni differenti per motivi di lavoro. L'ordinanza stabilisce una massima di riferimento per l'accertamento della abitazione principale nel caso di doppia residenza dei coniugi. Il MEF a seguito della Ordinanza n 19684 del 17 luglio scorso ha pubblicato la relativa massima utile ai fini dell'accertamento della abitazione principale per coniugi con doppia residenza. In particolare, viene normato che il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. l'Area Fiscale Confartigianato e il CAF Confartigianato hanno seguito diversi imprenditori che si trovavano in questa situazione. Il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata.
Per ulteriori informazioni gli associati possono contattare l'Area Fiscale Confartigianato, tel. 0187286630-11.