Nelle settimane scorse la società Spezia Risorse SpA ha provveduto a notificare avvisi di accertamento IMU relativi alle abitazioni i cui coniugi avessero la residenza disgiunta in due Comuni differenti. L’accertamento è nato nei mesi di aprile e maggio sulla scorta delle ordinanze della Corte di Cassazione (in particolare la 2853/2020 e 2194/2021), nelle quali veniva negata l’agevolazione relativa all’abitazione principale alle famiglie i cui coniugi avevano la residenza non coincidente, secondo il concetto secondo per cui l’“abitazione principale” ai fini IMU si concretizza solamente se il possessore e il suo nucleo famigliare vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente ('art. 13, c. 2, dl 201/2011).
Come per altri Comuni italiani è stata condotta un’azione di accertamento da parte della società Spezia Risorse SpA, sulla base del testo delle ordinanze. In data 17/06/2021 veniva pubblicata l’ordinanza della stessa Corte al n. 17408 che -pur ribadendo gli argomenti proposti dalle precedenti ordinanze- ha espresso opinioni in parte dissimili dalle precedenti ordinanze.
Il susseguirsi di sentenze e ordinanze non sempre e non compiutamente omogenee, ha indotto Spezia Risorse ad attivare immediatamente nuovi approfondimenti con i propri consulenti in materia tributaria nel merito della questione.
Gli approfondimenti svolti oltra a confermare la liceità degli accertamenti emessi dalla società prima della recente sentenza già citata del 17 giugno u.s. n. 17408, hanno evidenziato che l’ultima ordinanza (non nota al momento della trasmissione degli accertamenti) ha riportato all’attenzione di tutti una serie di argomenti, aprendo una importante riflessione sulle sanzioni applicabili al tributo richiesto.
Alla luce del fatto che il quadro giurisprudenziale e il contesto legislativo in materia non sembrano essere alla data odierna del tutto consolidati, Spezia Risorse ha ritenuto quindi opportuno coniugare la tutela della finanza pubblica, con il giusto affidamento dei concittadini rivedendo gli accertamenti trasmessi ed in fase di lavorazione.
Vista quindi il nuovo orientamento giurisprudenziale assunto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17408 del 17 giugno u.s., è doveroso per Spezia Risorse limitare la lavorazione e la trasmissione degli accertamenti relativi alla sola annualità 2016, annullando in autotutela gli accertamenti già trasmessi per le annualità successive, in attesa di una interpretazione autentica del legislatore. In relazione all’anno 2016, accogliendo la tesi dell’affidamento in buona fede dei contribuenti, si è inoltre ritenuto doveroso sgravare gli accertamenti delle sanzioni. Gli uffici sono a disposizione per l’assistenza alla cittadinanza.