In esito alle indagini avviate a seguito dell’incendio che questo lunedì ha colpito una vasta area boschiva a Bergassana di Sesta Godano, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sesta Godano hanno accertato che le fiamme sono divampate a causa dell’incauto abbruciamento di residui vegetali operato, per finalità agricole, da un cittadino inglese residente nella zona.
L’incendio, che ha reso necessario l’intervento del Canadair, che ha effettuato 27 lanci, ha distrutto cinque ettari di pino marittimo, ceduo di castagno, erica ed ha interessato due manufatti agricoli, senza alcun danno alle persone.
Il responsabile è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di incendio boschivo colposo, previsto e punito dall’art. 423 bis, comma 2 con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Evidentemente, l ‘abbruciamento che ha originato l’incendio era stato effettuato ad una distanza dal bosco inferiore al limite di legge ed evidentemente senza adottare le misure precauzionali necessarie, le quali devono tener conto che le condizioni del vento possono anche mutare improvvisamente, come sembra sia avvenuto nella fattispecie.
LE NORME
Si coglie l’occasione per ricordare che l’abbruciamento di residui vegetali è consentito alle seguenti condizioni:
- che i residui derivino esclusivamente da operazioni agricole e selvicolturali (e quindi, ad esempio, paglia, sfalci e potature) e non da altre operazioni, quali taglio di piante e verde che insistono in contesti urbani, che generano invece rifiuti che devono essere smaltiti in via ordinaria. Assolutamente vietata, e sanzionata penalmente, è la combustione di altri generi di rifiuti, non vegetali, anche se effettuata mescolando gli stessi con quelli vegetali;
- che l’abbruciamento sia effettuato sul luogo di produzione, interessi quantitativi non superiori ai limiti di legge (non più di tre metri cubi per ettaro al giorno), sia comunque effettuata in piccoli cumuli e non rientri in periodi di divieto dichiarati dalle autorità competenti (non sia effettuato, cioè, quando vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi);
- che l’abbruciamento sia effettuato entro i limiti orari fissati dalla normativa (da un’ora prima che sorga il sole sino ad un’ora dopo il tramonto) e comunque quando non spiri vento;
- che l’abbruciamento sia effettuato alla distanza di legge da aree boscate (80 metri) e comunque con ogni forma di cautela e vigilanza che garantisca, anche tenendo conto che le condizioni del vento possono mutare all’improvviso, che le fiamme non inneschino un incendio.
Visto l’elevato rischio di incendio che caratterizza il territorio ligure, l’abbruciamento di residui vegetali a distanza inferiore a 80 metri dal bosco deve essere limitato a casi eccezionali, di estrema necessità e nell’impossibilità di reperire aree alternative, fermo che tale pratica è soggetta a queste ulteriori prescrizioni:
- nel caso di abbruciamento tra gli 80 e i 50 metri dal bosco, occorre circoscrivere e isolare il fuoco, con idonei ostacoli o con solchi di zappa o aratro;
- nel caso di abbruciamento a distanza inferiore ai 50 metri, occorre chiedere il nulla osta della Regione Liguria, che potrà esprimersi anche per silenzio assenso, con comunicazione da recapitare almeno cinque giorni prima dell’abbruciamento. Tale comunicazione può essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso il portale regionale www.agriligurianet.it ed inviata per email all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. La Regione potrà negare il nulla osta o indicare specifiche prescrizioni.
(Foto di repertorio)