"Carrodano Sviluppo, Follo Sviluppo, Ameglia Servizi Turistici srl ed infine Deiva Sviluppo di cui si preannuncia la vendita a privati, tutte società, al di fuori di quest’ultima, in fallimento o concordato preventivo. Un caso emblematico è quello di Ameglia Servizi Turistici srl del quale si è chiesto l’ammissione a concordato preventivo con riserva art 161 Legge Fallimentare.
Tale società è partecipata al 100 % dal Comune di Ameglia. La stessa gestiva il Porticciolo di Bocca di Magra fino al 2016, poi lo stesso è stato assegnato ad un gestore privato senza gara competitiva, con scadenza 31.12.2017.
La concessione è intestata al socio totalitario, cioè il Comune di Ameglia e la società Ameglia Servizi Turistici opera con un 45 bis del Codice della navigazione(subentro concessione) fino al 20 gennaio 2020.
Questo preannuncia già il difficile buon fine del concordato, in quanto l’unico valore possibile, cioè la concessione, non può essere monetizzata.
Visto che tra le varie amministrazioni succedute, si è sempre parlato di mala-gestio, con rimbalzi di responsabilità, la cosa che fa più impressione, anche alla luce dell’emanazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 N° 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, è che nessuna amministrazione ha esperito l’azione sociale di responsabilità verso i componenti del Cda, in modo che in caso di condanna, la società potesse recuperare almeno una parte di somme per ristorare i creditori.(l’azione di responsabilità si prescrive in 5 anni).
L’art 12 del Testo Unico sopracitato è molto chiaro in materia, e lo stesso parla di danno erariale.
Lo stesso art 13 del testo unico parla della legittimità dell’amministrazione socia di presentare al tribunale denunzia per gravi irregolarità.
Ma forse la risposta al perché i comuni non procedono in tal senso, lo possiamo dedurre dal fatto che, come nel caso della società partecipata dal Comune di Ameglia, un membro del CDA in carica dal 2010 al 2014, periodo molto critico per la società, attualmente è Consigliere di Maggioranza con delega al demanio, dello stesso comune.
Forse non è politicamente corretto per il Sindaco esperire un’azione di responsabilità verso un suo consigliere.
A questo punto, in base alla normativa, forse ritengo che sarà il Sindaco a rispondere di danno erariale se non procederà ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n 175.
In tutti i casi se non sarà il Sindaco ad esperire l’azione sociale di responsabilità sarà il curatore fallimentare".
Mario Bonelli, Revisore dei conti enti locali- delegato provinciale revisori legali INRL