"Nel Dicembre 2016 si era recato al pronto soccorso per dispnea, la cosiddetta fame d'aria. Gli accertamenti clinici avevano portato alla spietata diagnosi di mesotelioma pleurico maligno, che lo avrebbe ucciso nell'Ottobre 2017: un anno trascorso nell'impossibilità di compiere le attività quotidiane, vedendo sconvolta la propria vita familiare. Per questa ennesima morte da amianto il Tribunale della Spezia ha condannato lo scorso 3 Giugno il Ministero della Difesa al risarcimento del danno, "iure hereditatis", alla moglie e ai due figli per circa 100 mila euro.
Il caso è ancora pendente al Tribunale a Genova, competente per lo “iure proprio”, con udienza fissata nel prossimo mese di Settembre. La richiesta di risarcimento è superiore al milione di euro. Si definiscono danni "iure proprio" quelli subiti dai congiunti (lesione del rapporto parentale) mentre lo "iure hereditatis" rappresenta il danno subito dalla vittima che è risarcibile ai superstiti.
L'uomo è stato un dipendente civile al Maricommi della Spezia dal 1958 al 1994, praticamente un tuttofare. L'amianto gli era vicino, nei pannelli dei quadri elettrici, nelle canne fumarie, nelle guarnizioni delle caldaie. Le testimonianze hanno appurato che il locale adibito a panificio della Marina Militare, nel quale aveva svolto la sua attività con regolare frequenza, era coibentato con amianto e che, per la manutenzione, occorreva entrare addirittura dentro il corpo del forno, coibentato con lo stesso materiale. Per proteggersi era stato munito di guanti, occhiali e nessun altro dispositivo.
Proprio l'assenza di qualsiasi tipo di difesa è stata uno degli elementi di colposità emersi a carico del datore di lavoro. Il Giudice ha infatti dichiarato come il Ministero non abbia saputo indicare, nel procedimento, nessun accorgimento concreto preso per salvaguardare lui e gli altri dipendenti, come avrebbe dovuto invece fare, per andare esente da colpe; né di aver provveduto all'aspirazione di "polveri nocive", elemento definito dall'articolo 21 del dpr 303 del 1956, in ambienti lavorativi. Una mancanza di scelte in un quadro che già dal primo '900 rendeva chiaro, secondo il giudice, come la presenza nei luoghi di lavoro dell'amianto dovesse essere sottoposta a particolari cautele (R.D. n. 442/1909 articolo 29, tabella B, n° 12) perché insalubre e pericolosa.
Commenta l'avvocato Elisa Ferrarello dello Studio Legale Frisani: " Siamo profondamente soddisfatti del risultato ottenuto in poco più di due anni, in piena pandemia. Il ricorso introduttivo era stato depositato infatti al Tribunale della Spezia appena il 15 Gennaio 2020 e la sentenza è arrivata il 3 Giugno 2022. E però c’è ancora molto da fare per chi ha lavorato, esposto ad amianto, essendo, come sappiamo, previsto il picco delle patologie asbesto-correlate proprio in questi anni”.