fbpx

Accedi al tuo account

Nome utente*
Password *
Ricordami

Agroalimentare, pubblicato decreto attuativo art. 62: settore ittico esonerato

Cna Alimentari informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell'art. 62, la norma che dal 24 Ottobre regolamenta il settore agroalimentare. Molte le novità tre le quali l'esonero dei prodotti ittici che interessa le molte imprese dello spezzino che operano nel settore della pesca, dell'itticoltura e della miticoltura e la possibilità di utilizzare bolle e fatture in alternativa al contratto.

Sul sito della Cna della Spezia www.sp.cna.it è possibile scaricare tutta la normativa e Cna Alimentari è a disposizione di tutte le imprese per fornire informazioni e chiarimenti: Maurizio Viaggi 0187598074

In allegato breve sintesi:

BENI E ATTIVITA' NORMATA: Non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;

b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;

c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.

4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'art. 62 del decreto legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27.

BOLLE E FATTURE ASSOLVONO L'OBBLIGO DEL CONTRATTO: I documenti di trasporto, o di consegna, non ché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 3, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.".

REQUISITI DEL CONTRATTO: deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dal comma 1 dell'art. 62 (la durata, le quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e le modalità di pagamento) e la seguente dicitura:

Si consiglia l'utilizzo della dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.1.2012, n1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27" e in merito alla per quei rapporti con clientela occasionale per la tipologia della durata si può intendere e magari riportare "la durata del contratto è limitata a questo ordine"

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Gazzetta della Spezia & Provincia non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio con una piccola donazione. GRAZIE

Vota questo articolo
(0 Voti)
CNA

Confederazione Nazionale Artigianato
Via Padre Giuliani, 6
19125 La Spezia

Tel. 0187598080
Twitter @laspezia@cna.it

 

www.sp.cna.it/

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Studio Legale Dallara

Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche e "cookies di terze parti".
Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l’uso di tutti o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa.
Se invece prosegui con la navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all’uso dei suddetti cookies.