Per la trattazione dei seguenti argomenti:
Deliberazione ( pag. 02)
Mozioni (da pag. 03 pag. 06)
Saranno trattati inoltre emendamenti e ordini del giorno già presentati nella seduta C.C. del 13.11.2012.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Laura CREMOLINI
BR/lt
DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE D'INIZIATIVA CONSILIARE
PRESENTATA AI SENSI DELL'ART.14 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DAI GRUPPI CONSILIARI :
PARTITO DEMOCRATICO – IL MIO CUORE E' SPEZIA NOI CON FEDERICI – FEDERAZIONE DELLA SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI – SOCIALISMO 2000 LAVORO SOLIDARIETA' CON VENDOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'-PSI – DI PIETRO ITALIA DEI VALORI.
1. CONFERIMENTO DI ATTESTATO DELLA CITTADINANZA SIMBOLICA AI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DELLA SPEZIA, NATI IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI ED AI MINORI FIGLI DI GENITORI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DELLA SPEZIA DA ALMENO 5 ANNI ( I.E.)
MOZIONI
33/2012- Mozione dei Consiglieri Comunali Ivan MIRENDA, Carlo COLOMBINI e Christian BERTAGNA - Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it ;
Sottoscritta in data 19 ottobre 2012 dal Consigliere Erica IANNELLO in sostituzione del Consigliere Claudio CALINI
Sottoscritta in data 13 novembre 2012 dai seguenti Consiglieri:
Roberto Luciano MASIA e Paolo MANFREDINI – Gruppo Consiliare Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà – PSI e Stefano CORSINI Gruppo Consiliare Di Pietro Italia dei Valori; Jonathan MARSELLA, Riccardo VENTURINI, Luca ERBA, Luca LIGUORI, Dino FALUGIANI, Iacopo MONTEFIORI, Marco RAFFAELLI, Tiziana CATTANI, Paolo CARRO e Marcello ARMANI - Gruppo Consiliare Partito Democratico.
OGGETTO: Introduzione del registro delle coppie di fatto.
PREMESSO CHE:
è dovere di una buona amministrazione operare contro discriminazioni e disparità nei settori di competenza della medesima fra coppie unite dal vincolo matrimoniale e coppie di fatto, con particolare attenzione in settori sensibili come casa (bandi per la prima casa, assegnazione di case popolari e di contributi a sostegno di acquisti ed affitti), servizi sociali e assistenziali (accesso a contributi economici, diritto di rappresentanza e tutela dei propri conviventi di fronte ai servizi pubblici) e dei servizi educativi.
CONSIDERATO CHE:
l' art. 1 comma 8 dello statuto comunale riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la costituzione le affida, altresì riconoscendo l'esistenza di altre forme di convivenza, tutelate nei limiti dell' ordinamento giuridico;
l' articolo 2 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. sia come singolo sia come nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell' articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto;
come rilevato dalla Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante;
benchè la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia, nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e perle finalità ad esso assegnate dall'ordinamento, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000;
il Comune può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane;
per raggiungere questo obbiettivo, è necessario stabilire forme di identificazione delleunioni civili basate sul vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e ilrelativo regolamento attuativo prevedono.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:
ad organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R.223/1989;
ad istituire un elenco delle unioni civili presso l'Ufficio di Stato Civile o l'Ufficio Anagrafe;
ad adottare opportuni provvedimenti che riconoscano tali unioni di natura affettiva nelle regolamentazioni e nelle attività di competenza comunale relative al problema abitativo (con particolare riferimento alle norme sull'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed al subentro nei contratti di locazione), ai servizi sociali, alle politiche giovanili, alle politiche familiari e per la terza età, lo sport e il tempo libero, la formazione, i servizi educativi, culturali e ricreativi, i diritti e la partecipazione.
F.TO – Ivan MIRENDA
Erica IANNELLO
Carlo COLOMBINI
Christian BERTAGNA
Roberto Luciano MASIA
Paolo MANFREDINI
Stefano CORSINI
Jonathan MARSELLA
Riccardo VENTURINI
Luca ERBA
Luca LIGUORI
Dino FALUGIANI
Iacopo MONTEFIORI
Marco RAFFAELLI
Tiziana CATTANI
Paolo CARRO
Marcello ARMANI
La Spezia, 13 ottobre 2012
BR/lt
34/2012- Mozione dei Consiglieri Comunali Ivan MIRENDA, Christian BERTAGNA e Carlo COLOMBINI - Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it ;
Sottoscritta in data 19 ottobre 2012 dal Consigliere Erica IANNELLO in sostituzione del Consigliere Claudio CALINI
- Sottoscritta in data 13 novembre 2012 dai seguenti Consiglieri:
Roberto Luciano MASIA e Paolo MANFREDINI – Gruppo Consiliare Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà – PSI e Stefano CORSINI Gruppo Consiliare Di Pietro Italia dei Valori.
OGGETTO: Introduzione del registro comunale dei testamenti biologici.
Premesso che:
con testamento biologico si intende un documento contenente la volontà di essere o non essere sottoposti a trattamenti medici in caso di: malattie degenerative, traumi celebrali e tutte quelle patologie che rendano una perdita di coscienza definibile come permanente e/o irreversibile, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;
la persona che sottoscrive nomina un fiduciario che, in caso di patologia suddetta, diventa garante delle volontà del firmatario;
già dal 1991 negli Stati Uniti è stata introdotta una legge a tal riguardo, così come in molti Paesi dell' Unione Europea;
molti comuni italiani, tra i quali Torino, Rimini, Ferrara, Fiesole ecc. dal 2011 hanno adottato il registro comunale dei testamenti biologici;
lo scopo di detto documento è quello di registrare una volontà del cittadino, il che non si traduce in un diritto da esercitare: detto documento potrà essere utilizzato qualora si volesse accertare la volontà della persona, ed il giudice potrà tenerne conto per ricostruire la volontà dell'individuo;
con questo non si riconosce certo il diritto all'eutanasia: quello che attesta il Comune è semplicemente il fatto che questa dichiarazione esista, quando essa sia stata redatta e che sussista in doppia copia, l' una in Comune e l'altra ad esempio da legale o persona di fiducia dell' interessato.
Costatato che:
l'articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana recita che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";
l'articolo 13, comma 1, della Costituzione Italiana recita che "la libertà personale è inviolabile";
l'articolo 2 della Costituzione recita che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo ...";
Considerato inoltre che:
l'articolo 3 (Dignità all'integrità personale), titolo 1 (Dignità), della carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all'integrità della persona;
l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1997, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo 2001, stabilisce che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione".
Preso atto che:
all'art.35 del codice deontologico dei medici (Acquisizione del consenso) è affermato che "... Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente";
all'art.38 dello stesso Codice (Autonomia del cittadino e direttive anticipate) è stabilito che " ... Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato."
Appurato che:
nella sentenza 21748 del 2007, relativa al "caso Englaro" è stabilito il principio per cui anche l'idratazione e l'alimentazione artificiale costituiscono trattamenti sanitari rispetto ai quali, in determinate condizioni, può essere espresso un rifiuto che deve essere tenuto in considerazione;
Verificato che:
non è fuor di luogo l'intervento del Comune nel caso in argomento in quanto secondo l'art.13, comma 1, del T.u.e.l (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comuni
Impegna il sindaco e la giunta :
a prendere in considerazione l'effettiva necessità di creare un registro comunale dei testamenti biologici che potrebbe riportare inoltre le volontà di fine vita in materia di donazione organi o del proprio corpo alla scienza o le disposizioni su funerale civile o religioso la cremazione e la eventuale dispersione delle ceneri.
F.TO – Ivan MIRENDA
Christian BERTAGNA
Carlo COLOMBINI
Erica IANNELLO
Roberto Luciano MASIA
Paolo MANFREDINI
Stefano CORSINI
La Spezia, 13 ottobre 2012
BR/lt