Brevemente, si ricorda che l'adempimento era stato sospeso sulla base dei ricorsi delle società di noleggio e nel corso del 2015 si sono succedute numerose ordinanze del TAR, interventi dell'Avvocatura dello Stato (che peraltro interpretava la sospensione dell'adempimento con riferimento alle sole società di noleggio, lasciando comunque fermo l'obbligo in capo al locatario di procedere all'aggiornamento) e circolari del Ministero dell'Interno che tuttavia invitava a non applicare alcuna sanzione fintantoché non si fossero definiti i procedimenti amministrativi.
Di fatto, l'adempimento è rimasto inapplicato fino al deposito delle sentenze nn. 11004/2015 e 11006/2015 del Tar Lazio, alle quali è seguita in data 27 Ottobre 2015 la citata circolare del MIT.
La nuove indicazioni si possono così riassumere:
- per i contratti di locazione senza conducente (superiori a 30 giorni consecutivi) stipulati o rinnovati dopo il 2 Novembre 2015 è dovuto l'obbligo di aggiornamento dell'ANV;
- dalla data di stipula del contratto (o dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipula del contratto) permangono 30 giorni di tempo per adempiere;
- l'adempimento è in capo al locatario, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di delegare la società di noleggio all'espletamento, anche per le vicende successive e fino alla restituzione del veicolo (delega generale);
- non sono più dovuti i diritti di motorizzazione per la pratica (9 euro per ogni veicolo);
- in caso di inadempimento la sanzione ricade sul contraente locatario e non anche sul conducente pro-tempore, salvo coincidenza dei soggetti;
- la sanzione pecuniaria va da 705 a 3.526 euro, ma non è previsto il ritiro della carta di circolazione;
Pertanto le persone fisiche, le imprese od altri enti, che dopo il 2 Novembre hanno stipulato o rinnovato con le società di noleggio contratti di locazione di uno o più veicoli a lungo termine, devono attivarsi entro 30 giorni per procedere direttamente all'aggiornamento o delegare il locatore per l'espletamento. Si auspica che le stesse società di noleggio abbiano informato gli interessati delle novità normative per un tempestivo adempimento.
Si ricorda che queste disposizioni non riguardano i veicoli iscritti al REN o all'Albo degli Autotrasportatori e quelli muniti di licenza per il trasporto di cose in conto proprio.
Riferimenti: circolare prot. n. 25108 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; circolare prot. n. 300/A/7839/15/106/16 Ministero dell'Interno.
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