Il decreto stabilisce che i datori di lavoro che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione stranieri, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione versando un contributo forfettario di 1.000 euro.
Il cittadino straniero deve dimostrare la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 con attestazioni o documentazione proveniente da organismi pubblici.
I datori di lavoro possono già provvedere al versamento del contributo tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" denominati REDO (per il lavoro domestico) e RESU (per il lavoro subordinato) reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e sul sito della CNA della Spezia www. sp.cna.it .
Sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva per: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p.; datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato); datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.
Sono invece esclusi dalla sanatoria i lavoratori stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice; che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla conclusione del procedimento di presentazione della dichiarazione di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme.
Cna World, l'associazione degli imprenditori stranieri di Cna della Spezia è operativa con il proprio sportello per tutte le imprese interessate alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Per informazioni: Cna World – Maurizio Viaggi – 0187 598080