E’ stata depositata oggi, presso la cancelleria del Tribunale della Spezia, la sentenza del giudice Giampiero Panico, chiamato ad esprimersi sul ricorso della Filt Cgil contro Lsct per comportamento anti sindacale (art 28 Legge 300/70) dopo l’udienza del 9 agosto.
La vicenda ha origine dalla stipula di un accordo sindacale il 13 Febbraio col quale, tra l’altro, viene regolamentata la materia delle A.D.R. (flessibilità di orario. Si tratta di giornate cadenti in periodo di poco lavoro (flesso) durante la quale l’azienda ha facoltà previsto dall’Art 6 del CCNL dei Porti in caso di orario multiperiodale. La nostra organizzazione pur prendendo parte alla trattativa, decise di non sottoscrivere l’accordo, proclamando successivamente lo stato di agitazione con la proclamazione dello sciopero dei raddoppi comandati a partire dal 7 aprile. A causa di ciò l’azienda ha cominciato a trattenere la quota di retribuzione relativa alla mancata prestazione al termine di ciascun bimestre, quando l’accordo stesso estendeva il recupero delle A.d.r. in deroga al CCNL addirittura a 6 mesi.
Da quel momento iniziano ad insorgere a nostro parere condotte di comportamento anti sindacale da parte di Lsct creando un clima intimidatorio e punitivo, nei confronti di chi intendeva aderire allo sciopero, aggravato anche da comunicazioni scritte individuali, con le quali l’azienda ricordava che l’adesione allo sciopero avrebbe comportato la trattenuta di salario in busta paga. Inoltre un quadro aziendale, sempre nello stesso periodo avrebbe “consigliato” ad alcuni lavoratori iscritti alla Filt Cgil di non aderire allo sciopero altrimenti ci sarebbero state conseguenze. L’azienda stessa, solamente in fase di difesa, ha prodotto un documento interpretativo “diffida” dell’accordo separato del 13 febbraio da parte di Cisl e Uil tenendo la Filt Cgil totalmente all’oscuro.
A fronte di ciò, il giudice ha rigettato il nostro ricorso, perché avendo l’Azienda a Giugno terminato l’applicazione dell’accordo del 13 Febbraio è venuta meno l’attualità dei comportamenti anti sindacali e quindi non è più possibile prendere provvedimenti interruttivi dei medesimi.
Nelle motivazioni della sentenza, il giudice ha riconosciuto che le comunicazioni individuali tramite lettera ai lavoratori, ricordando loro circostanze ampiamente note, sono state idonee a creare un clima dissuasivo atto a far fallire lo sciopero. Inoltre che nella documentazione prodotta dall’azienda a sua difesa, durante il periodo di agitazione, “vi sia stata un interlocuzione tra Cisl, Uil e Azienda sulla portata dell’accordo del 13 Febbraio, dalla quale evidentemente è stata esclusa volutamente la Filt Cgil”, tale fatto appare importante in quanto “anche dopo la firma separata le parti firmatarie e l’azienda siano tornate sul medesimo (anche solo per metterne a fuoco la portata), con una sorta di trattattiva riservata, escludendo la Filt Cgil che per quanto non firmataria aveva partecipato alla trattativa di Febbraio. Insomma, a detta del Giudice la Filt Cgil è stata esclusa work in progress dall’accordo, nonostante la disponibilità dichiarata nei fatti di provare a siglare un accordo e discutere la materia. In definitiva, aver trattato solo con alcune sigle e non con altre e incidere negativamente sull’immagine, la libertà di azione e le prerogative di queste ultime” risulta essere con certezza un comportamento anti sindacale. E’ l’effetto di detta condotta che rende, quanto meno, più faticosa, anche perché tenuta all’oscuro di alcuni eventi l’azione della Filt Cgil. In definitiva la vicenda è stata “connotata per alcune condotte da considerarsi anti sindacali ma esaurite, anche negli effetti perduranti, dalla conclusione della medesima anteriormente alla radicazione della domanda.
Lsct ha agito nei confronti della Filt Cgil in maniera anti sindacale e si è salvata esclusivamente solo perché abbiamo per senso di responsabilità e per rispetto dei lavoratori che rappresentiamo, fatto ogni tentativo di trovare sino all’ultimo un accordo e ci siamo mossi solo quando orami era chiaro che ciò non sarebbe più potuto accadere.
Le motivazioni parlano da sole e non hanno bisogno di ulteriori commenti, sarà nostra cura nei prossimi giorni parlare coi lavoratori e decidere come proseguire la mobilitazione.
Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare l’Avv. Andrea Frau dell’Ufficio Vertenze della Cgil per il grande lavoro svolto, considerando che statisticamente solo il 10% di tali provvedimenti hanno successo.
Il Segretario Generale Filt-Cgil
Stefano Bettalli