L'Area Lavoro Confartigianato informa che al fine di contrastare l'utilizzo del lavoro occasionale per mascherare posizioni lavorative di tipo subordinato, la Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato Nazionale del Lavoro l'inizio dell'attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
L'obbligo è previsto per i committenti che operano in qualità di imprenditori. L'Ispettorato del lavoro, con apposita circolare, ha scritto che la comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell'attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.
Per ulteriori informazioni le aziende che si avvalgono di prestazioni occasionali possono telefonare all'Area Lavoro Confartigianato, tel. 0187286629-11 a seconda dell'attività svolta e delle necessità sarà possibile anche valutare il costo di un'assunzione.