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Ok testamento biologico alla Spezia, De Luca (PDL): "Tema di competenza nazionale e privo di effetti concreti" In evidenza

LA SPEZIA - Il nostro ordinamento giuridico è ispirato a favore della vita e non prevede il diritto di disporre del proprio corpo. Sia il codice penale (articoli 570, 580 e 581) sia il codice civile (art. 5) indicano l'esatto contrario.

Inoltre, il sostentamento e la cura della persona, almeno in Italia, sono valori oggettivamente riconosciuti come base condivisa del vivere civile. Le leggi e le normative - ad esempio il reato di "omicidio del consenziente" - ne sono conseguenti. Trattandosi di vita e di morte, la rilevanza sociale della questione è enorme e di esclusiva competenza nazionale. Come sarebbe possibile avere diversi trattamenti per persone che risiedono in diversi comuni?
La proposta in discussione in parlamento non prevede un "testamento biologico", ma intende far sì che sia garantita e favorita la cura di ogni persona, evitando l'accanimento terapeutico. La proposta riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile anche nella fase terminale dell'esistenza e nella ipotesi in cui la persona non sia in grado di intendere e di volere (art. 1). L'art. 2 sottolinea la necessità del consenso informato e dell' "alleanza terapeutica" tra medico e paziente. Una persona in piena capacità di intendere e di volere può dichiarare anticipatamente il rifiuto di particolari trattamenti terapeutici. Anche nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti dei disabili del 2006, alimentazione e idratazione sono riconosciuti come sostegni vitali e quindi da garantire fino a quando sono efficaci per garantire lo svolgersi delle funzioni fisiologiche essenziali. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono da tenere in considerazione, ma non sono vincolanti, il che non solo riconosce e responsabilizza il ruolo proprio del medico, ma anche evita un automatismo che potrebbe essere pericoloso.
E' vero che già altri Comuni hanno già approvato il registro di testamenti biologici. Ma, ad esempio, il collegio dei garanti di Milano ne ha bocciato l'istituzione (7 giugno 2012) per difetto di competenza del Comune su materia riservata esclusivamente al legislatore nazionale, in base alla circolare interministeriale del 19 novembre 2010.
Il provvedimento preso dal Comune della Spezia è illegittimo e privo di effetti concreti. Ancora una volta, gli amministratori spezzini hanno trattato un tema non di loro competenza, dividendo la cittadinanza ed evitando di affrontare gli annosi problemi della città, di cui invece sono responsabili.

 

Luigi De Luca, Consigliere PDL

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