"In sintesi – spiega la vicepresidente Viale – le ragioni del ricorso si basano sulla violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni in materia sanitaria, sull'introduzione di tagli senza limiti di tempo invece di puntare sui costi standard. Non potevamo stare a guardare mentre il governo Renzi tenta di smantellare l'offerta sanitaria della nostra regione". La vicepresidente ha auspicato che anche altre regioni seguano l'esempio della Liguria. "Siamo consapevoli che i risparmi in sanità debbano essere fatti – ha aggiunto Viale - e come giunta lavoreremo in tal senso, ma devono andare ad incidere sulle reali sacche di spreco e non essere applicati indifferentemente anche a quelle Regioni, come la Liguria, che hanno già fatto enormi sacrifici negli anni passati e che cercano soluzioni di efficientamento attraverso lo scambio di buone pratiche con le regioni limitrofe e proponendo ad esempio l'applicazione dei costi standard a livello nazionale".
Sintesi delle censure proposte con ricorso alla Corte costituzionale.
1. Violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze della Regione in materia sanitaria, nonché del principio di leale collaborazione. Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost.: il taglio disposto dalla disposizione censurata – non compensato dalle misure di risparmio contestualmente introdotte – impedisce alla Regione Liguria il corretto esercizio delle proprie competenze in materia di sanità, con pesanti ricadute sulla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e, in definitiva, del diritto alla salute dei cittadini.
2. Violazione del principio di temporaneità della disciplina statale di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa regionale. La disposizione censurata introduce un taglio senza limiti di tempo, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale che impone il carattere temporaneo delle misure in contestazione.
3. Irragionevolezza della disposizione e violazione degli artt. 117, 118, 119, 120 Cost. La disposizione contestata determina un taglio lineare, senza alcun riguardo al criterio dei costi e dei fabbisogni standard che la L. n. 42/2009 e il D.Lgs. n. 68/2011 individuano come metodo fondamentale di riparto del fondo sanitario nazionale.
4. Violazione degli artt. 77, 117, 119, 120 Cost. e del principio di leale collaborazione. La disposizione impugnata è stata inserita dalla L. n. 125/2015, in sede di conversione del D.L. n.
78/2015, beneficiando così delle tempistiche abbreviate di approvazione previste per la legge
di conversione dei decreti legge, pur difettando di omogeneità e funzionalità rispetto al
contenuto del decreto legge oggetto di conversione (D.L. n. 78/2015).
5. Violazione degli artt. 3, 97, 117, commi 3 e 4, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Il taglio disposto dalla disposizione impugnata – introdotta, come ricordato, con L. 6 agosto 2015, n. 125 – incide in misura significativa sull'esercizio in corso, imponendo una revisione e correzione di impegni già assunti, con grave nocumento per l'organizzazione del servizio sanitario.