Il Comune di Monterosso al Mare sostiene e pubblicizza la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto: "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti".
Ogni monterossino potrà apporre la propria firma presentandosi con un documento di riconoscimento presso l'ufficio Anagrafe.
Il sindaco Emanuele Moggia fa sapere che si augura la partecipazione numerosa da parte della sua cittadinanza alla raccolta firme: “Anche in questa occasione sono certo che Monterosso sosterrà l’iniziativa raccogliendo numerose firme”.
La raccolta firme è attiva in tutta Italia. Saranno necessarie 50mila firme per portare la proposta di legge in Parlamento. Il comitato promotore per la proposta di legge è presieduto dal Sindaco di Stazzema (Lucca) Maurizio Verona.
LA PROPOSTA DI LEGGE
Proposta di Legge di iniziativa popolare annunciata sulla G.U. n. 260 del 20/10/2020 «Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti» - Comitato promotore: Legge Antifascista - scadenza 31 marzo 2021
Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:
Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.