Sono tenuti al pagamento dell'abbonamento speciale, in base all'art. 27 del R.D.L. n. 246/38, i locali pubblici od aperti al pubblico, dal momento in cui mettono a disposizione della clientela (pubblico) tali apparecchi. Infatti, il presupposto per il pagamento del canone speciale è l'impiego degli apparecchi citati a scopo di lucro diretto o indiretto, tramite la pubblica fruizione (tale presupposto è espressamente menzionato nell'introduzione alla tabella delle tariffe speciali disponibile sul sito della RAI). Per i pubblici esercizi, ad esempio, la cosa è altresì confermata dal fatto che gli importi di questo tipo di abbonamento sono parametrati alla vecchia classificazione delle categorie di appartenenza dei P.E., quindi a criteri strettamente legati alle caratteristiche e potenzialità economiche del soggetto che deve effettuare il pagamento. Dal sito RAI si evince quanto segue: "Devono pagare il canone di abbonamento speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458" Coloro che non detengono tali apparecchi quindi non devono pagare alcun canone di abbonamento speciale. Inoltre, in riferimento all'utilizzo del Personal Computer, coloro che detengono computer o apparecchi simili sono tenuti a versare il canone speciale solo ed esclusivamente qualora gli apparecchi stessi vengano messi a disposizione della clientela o utilizzati a scopo di lucro diretto o indiretto. In caso contrario, si ritiene che non sia dovuto alcun canone, ad esempio, qualora il titolare del pubblico esercizio porti con sé il proprio Personal Computer, non mettendolo né a disposizione della clientela né utilizzandolo per finalità di lucro relative all'esercizio stesso. Pur non essendo un obbligo normativo, riteniamo che sia opportuno per chi ha ricevuto il sollecito rispondere, utilizzando la cartolina preaffrancata a corredo della comunicazione ricevuta, dichiarando -se del caso- di non possedere apparecchiature atte o adattabili a ricevere i programmi della RAI. Si eviterà in tal modo di ricevere ulteriori solleciti a distanza di qualche mese, permettendo così alla Rai di chiudere la pratica . In alternativa alla cartolina è stato creato un indirizzo mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) al quale è possibile rivolgersi - citando il protocollo della lettera ricevuta - per chiarire che non si possiedono apparecchi né atti né adattabili alla ricezione. Se da parte del possessore ci fossero dubbi sulla effettiva condizione dell'apparecchiatura presente nei locali della ditta di essere atta o adattabile alla ricezione, allo stesso indirizzo mail indicato è possibile citare marca e modello di questa per avere una risposta relativa al pagamento del canone speciale. Ricordiamo che i nostri Uffici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione al numero 0187-598511 o alla Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..