In merito al quesito relativo all’attività di fotografo, si segnala che quest'ultima non è ricompresa né nelle “attività commerciali” né nei “servizi alla persona” per le quali il DL n. 1/22 ha introdotto l’obbligo di verifica del green pass “base”.
L’attività di fotografo, infatti, secondo la classificazione Ateco è riconducibile alle attività con codice Ateco 74.20.19 “Altre attività di riprese fotografiche” e a quelle con codice Ateco 74.20.20 “Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa”.
Pertanto, per i servizi fotografici e i servizi di stampa non è richiesto il controllo del green pass dei clienti. Qualora, invece, l’impresa svolga anche un’attività commerciale, ad esempio la vendita di materiale per la fotografia (codice Ateco 47.78.20), a coloro che accedono per l’acquisto di tali prodotti, è necessario controllare il green pass (secondo la recente FAQ del Governo anche con modalità “a campione”).
Tale verifica deve essere svolta attraverso l’apposita APP VerificaC19 e a prescindere dal tempo che il cliente passerà nel negozio. La verifica del green pass è richiesta solo per coloro che accedono all’interno del locale e pertanto al di fuori di esso non è necessaria.
Infine, non può essere contestata dal cliente la verifica del green pass, in quanto è un obbligo previsto dalla legge e peraltro la verifica non comporta alcun trattamento di dati personali (il titolare dell’attività infatti non può registrare i dati di coloro che accedono con il green pass).
Gli uffici di Confartigianato alla Spezia, Levanto e Sarzana sono a disposizione dei soci per ritirare i cartelli da esporre e per ogni ulteriore approfondimento.