Nei quaranta giorni antecedenti i saldi non possono essere effettuate vendite promozionali che riguardino la stessa tipologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione, e cioè: abbigliamento e accessori, calzature, biancheria intima e pelletterie.
Tre giorni prima dell'inizio dei saldi deve essere esposto un cartello ben visibile che annunci l'effettuazione delle svendite. Il fac-simile del cartello è stato predisposto dal Settore regionale Politiche di sviluppo del commercio, ed è contenuto nella Dcr n. 31 del 17 dicembre 2102, recante "Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni– legge regionale n.1 del 2 gennaio 2007 (Testo unico in materia di commercio)" pubblicata nel Burl n.52 del 27 dicembre 2012 , Parte II.