Gli articoli 1176 e 2236 del Codice Civile indicano che un commercialista deve essere ritenuto responsabile nei confronti del cliente quando compromette la sua posizione rispetto all’Erario a causa di imperizia, imprudenza o negligenza, oltre che per incuria o ignoranza delle disposizioni di legge. Se il commercialista si dimostra inadempiente in relazione alla cura degli adempimenti fiscali, per calcolare il danno risarcibile si fa riferimento ai maggiori oneri che devono essere sostenuti dal cliente nei confronti dell’Erario a causa dell’errore che il commercialista ha commesso.
La responsabilità del commercialista riguarda unicamente le ipotesi di colpa grave o dolo nel caso in cui l’esecuzione della prestazione d’opera comporti la soluzione di problemi tecnici caratterizzati da una speciale difficoltà. Il riferimento è a problemi tecnici nuovi che la scienza non ha ancora studiato in maniera adeguata, a problemi tecnici di speciale difficoltà che presuppongono un impegno intellettuale più elevato della media, a problemi assolutamente aleatori e a problemi che non possono essere risolti.
Per quel che riguarda la responsabilità professionale dei consulenti contabili e dei commercialisti, se viene messo in discussione il modus operandi di un professionista che non ha presentato la dichiarazione dei redditi di un cliente si deve considerare conferito in modo implicito l’incarico di effettuare la trasmissione per via telematica, a meno che non sia stato deciso in altro modo. In alternativa, il commercialista deve riconsegnare le dichiarazioni compilate al cliente, in modo che egli possa essere consapevole del fatto che le stesse non sono state inviate e che possa adempiere in prima persona, o eventualmente facendo riferimento a un centro di assistenza autorizzato.
Perché l’Assicurazione RC Commercialista possa essere considerata operativa, è necessario appurare che il comportamento di cui si è reso protagonista il professionista rientri nella casistica delle azioni che la polizza ritiene risarcibili. Si tratta, in altri termini, di capire se il professionista ha provocato il danno in maniera diretta, a causa di una carente attività professionale, o in maniera indiretta, per effetto di carenze di diligenza o di carattere organizzativo da parte dello studio di cui egli è chiamato a rispondere.
La responsabilità di un commercialista non dipende unicamente dal mancato adempimento della sua attività professionale in maniera adeguata. Bisogna accertare, infatti, se l’evento pregiudizievole che viene lamentato dal cliente può essere ricondotto al comportamento del commercialista e se un danno c’è effettivamente stato. Inoltre, occorre verificare, qualora il comportamento del professionista sia stato appropriato, se il cliente avrebbe potuto ottenere un risultato più favorevole per sé sulla base di parametri probabilistici.
L’ordinamento italiano non prevede il ricorso generalizzato al contraddittorio preventivo, a cui si può accedere unicamente in particolari casi. Tra questi rientrano le ispezioni, gli accessi e le verifiche fiscali che vengono eseguite nei locali in cui l’attività professionale o imprenditoriale del contribuente viene esercitata. In queste circostanze si asseconda la necessità di eseguire un confronto a proposito dei risultati delle verifiche che l’ente impositore ha compiuto in qualità di presupposto dei chiarimenti che sono stati domandati al contribuente. Non può essere considerata una giustificazione valida per la mancata produzione di documentazione il fatto che il commercialista a cui è stato affidato l’incarico di tenere la contabilità sociale sia stato radiato dall’albo professionale. Si tratta, infatti, di una eventualità che non fa venir meno l’obbligo di custodire la documentazione sociale che deve essere rispettato dagli organi della governance societaria. L’ordinamento italiano prevede termini di custodia che coinvolgono anche le società cessate.
Pubblicato il: 01-04-2020
Redazione Gazzetta della Spezia
Via Fontevivo, 19F - 19123 La Spezia
Tel. 0187980450
Email: redazione@gazzettadellaspezia.it
Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.
Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche e "cookies di terze parti".
Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l’uso di tutti o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa.
Se invece prosegui con la navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all’uso dei suddetti cookies.