La sentenza non ha messo in discussione, anzi ha ribadito la legittimità del recupero, da parte del gestore, sulla base di apposita delibera del 2014 emanata dall’Ente di Gestione d’Ambito (EGATO), dei minori ricavi conseguiti negli esercizi pregressi.
Il provvedimento si limita a contestare la legittimità “delle modalità a tale fine adottate nel caso concreto, attraverso la citata delibera n.3/2014”.
Secondo la sentenza, l’addebito è da considerare illegittimo solo perché, secondo il Giudice, ACAM Acque avrebbe dovuto adottare come riferimento per il calcolo degli addebiti da applicare al singolo utente non il consumo rilevato nel 2012 bensì quello registrato in un’annualità successiva a quella di adozione della citata delibera EGATO.
Applicando tale diverso metodo di calcolo, la differenza in concreto per il singolo utente potrebbe risultare a credito o a debito rispetto a quanto già versato dal singolo utente e comunque, nella maggior
parte dei casi, sarebbe di entità minima.
La sentenza ha effetto solo tra le parti e comunque verrà impugnata in Cassazione.
ACAM in ogni caso si adeguerà alle determinazioni che verranno assunte da EGATO.
La Direzione