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Rifiuto di permessi di soggiorno ed espulsioni per pericolosità sociale: la Corte d'Appello dà ragione al Questore della Spezia In evidenza

Respinti i ricorsi. I provvedimenti sono ritenuti legittimi.

 

Precedenti significativi in materia di immigrazione, le recenti pronunce emesse a seguito di provvedimenti di rifiuto del Questore della Spezia, che hanno valorizzato il lavoro svolto dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura spezzina, sul carattere ostativo dei precedenti anche in presenza di nucleo familiare, sul giudizio sulla pericolosità sociale dello straniero condannato per spaccio nonostante coniuge di cittadina italiana e sull’assenza di legittimazione passiva dell’avvocato ricorrente in Cassazione contro l’accompagnamento coatto alla frontiera emesso dal Questore della Spezia nei confronti di un cittadino tunisino, senza fissa dimora e dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Questi sono stati i temi oggetto delle recentissime sentenze emesse dalla Corte di Appello di Genova e dalla Corte di Cassazione che hanno respinto i ricorsi degli stranieri, condannandoli al pagamento delle spese processuali (in tutto oltre 5.000,00 euro), contro i provvedimenti del Questore della Spezia che si era espresso negativamente sul diritto al soggiorno nel Territorio dello Stato.

Nella causa proposta da A.S., la Corte di Appello di Genova con la sentenza nr.98/18 del 22.1.2018 si è espressa ritenendo che: “Alla luce di tali considerazioni i provvedimenti del Questore della Spezia impugnati sono risultati del tutto in linea con i precedenti giurisprudenziali in quanto deve escludersi che il permesso di soggiorno per motivi familiari, possa esser concesso qualora il richiedente abbia subito recenti condanne in sede penale per gravi reati che inducano a ritenere la sua attuale pericolosità sociale, valutata anche la sua situazione di disoccupazione e la sua situazione familiare. Invero, nelle fattispecie che occupa il diniego dell’Autorità amministrativa del rilascio del titolo di soggiorno è giustificato e motivato dalla gravità dei reati commessi dall’appellante, evidenziata soprattutto dalle modalità di commissione, nonché dal fatto che lo straniero non ha dimostrato di svolgere attività lavorativa ed il suo nucleo familiare ha un reddito insufficiente a mantenere anche lui”.

Su analoga fattispecie, favorevole sentenza della Corte di Appello di Genova nr.225/2018 dell’08.02.2018 ha accolto l’appello proposto nell’interesse dell’Amministrazione nella causa di M. contro il Ministero dell’Interno per il rifiuto del rilascio della carta congiunti UE da parte del Questore della Spezia. Nella decisione si legge che, in presenza di pericolosità sociale la cui valutazione “compete al Questore, sia in sede di rilascio, che di rinnovo [...] il divieto di espulsione di cui all’art.19, comma IUI – lett. c) del D. Lgs. nr.286/98, costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ....secondo un giudizio che il giudice di merito deve effettuare in concreto, senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali ma valutando, ad esempio... la rilevanza dei reati accertati, l’eventuale condizione di disoccupazione, il comportamento tenuto...”;

Da ultimo con sentenza nr. 1670/18 del 5.3.2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di un cittadino tunisino, senza fissa dimora e dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti contro l’accompagnamento coatto alla frontiera emesso dal Questore della Spezia nei confronti, condannando il legale al pagamento di 2.500,00 euro di spese processuali.

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