Lo scopo è ottenere l'annullamento della delibera con la quale il Consiglio comunale dell'Ente locale pugliese, che detiene la restante quota dell'80,49%, ha approvato la revoca dell'affidamento a SPES del servizio di igiene urbana, in via anticipata rispetto alla scadenza naturale del 2050.
Secondo l'Azienda il provvedimento comunale è illegittimo nel metodo, poiché l'interesse di ACAM non è stato in alcun modo preso in considerazione da parte dell'Ente in sede di istruttoria procedimentale, e lo è anche nel merito, in quanto il contratto associativo stipulato a suo tempo fra ACAM ed il Comune per la costituzione di SPES non prevede una clausola di risoluzione anticipata.
In caso di conferma della legittimità dell'atto impugnato da parte del Tribunale amministrativo, ACAM ha chiesto in ogni caso il riconoscimento di un indennizzo proporzionato al valore dell'investimento effettuato per l'acquisto della quota di partecipazione e alla durata residua dell'affidamento.