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Respinto l'appello dei liquidatori della Marinella SpA: una porzione della tenuta dovrebbe diventare un uliveto In evidenza

La Corte d'Appello di Genova dà ragione ai fratelli Merano: il contratto preliminare è valido e deve essere eseguito.

Sembra essere giunta a conclusione la vertenza che ha contrapposto la Marinella Spa, in liquidazione, e l'Azienda Agricola guidata dai fratelli Merano. Salvo ulteriori sorprese, quindi, una cospicua porzione della ex tenuta di Marinella dovrebbe essere trasformata in uliveto. Si parla di circa 100 ettari di terreno, per i quali Il 19 aprile 2021, era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita, con il versamento di una caparra di 500 mila euro.

La Corte d’Appello di Genova ha, infatti, confermato la sentenza del Tribunale di Imperia relativa alla controversia sulla compravendita tra Marinella S.p.A. in liquidazione e l’Azienda Agricola Fratelli Merano, in particolare sulla validità del contratto preliminare di vendita e sulle relative condizioni sospensive. Respinto, quindi, l'appello proposto per conto di Marinella Spa dai liquidatori Manolo Cacciatori e Franco Ghiringhelli perchè ritenuto infondato.

L’Azienda Agricola Fratelli Merano aveva convenuto in giudizio la Marinella S.p.A., sostenendo di aver sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di numerosi terreni e fabbricati destinati all’attività agricola, concludendo l’accordo il 19 aprile 2021. Tuttavia, la stipula del contratto definitivo era stata condizionata all’avveramento di specifiche condizioni sospensive, tra cui il rilascio di autorizzazioni amministrative e il frazionamento di alcune particelle catastali.
Nonostante le proroghe concesse alle scadenze originarie, la società venditrice non aveva dato seguito alla conclusione del contratto definitivo, sostenendo la mancata realizzazione delle condizioni sospensive e l’inefficacia del preliminare.

Marinella S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Imperia basandosi su quattro motivi principali:
1. Inefficacia del contratto preliminare per il mancato avveramento delle condizioni sospensive entro il termine stabilito.
2. Nullità del preliminare per presunte irregolarità urbanistiche e vincoli di indivisibilità dei terreni.
3. Nullità della sentenza di primo grado per la mancata verifica di concessioni edilizie e certificazioni urbanistiche necessarie.
4. Errata determinazione del prezzo finale, con richiesta di revisione dell’importo dovuto per il trasferimento degli immobili.

Dal canto suo, l’Azienda Agricola Fratelli Merano ha sostenuto che la volontà delle parti di procedere alla stipula del contratto definitivo fosse chiara e che la mancata formalizzazione non potesse pregiudicare la validità del preliminare. Inoltre, ha ribadito che tutti i requisiti urbanistici e amministrativi erano stati rispettati.

La Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’impugnazione di Marinella S.p.A., confermando la sentenza del Tribunale di Imperia. In particolare, ha evidenziato che:
- Le parti avevano continuato a fare riferimento al contratto preliminare, considerandolo valido anche oltre la scadenza delle condizioni sospensive.
- Le comunicazioni intercorse tra le parti dimostravano una chiara volontà di procedere alla stipula del definitivo.
- Non sussistevano i presunti vincoli urbanistici invocati da Marinella S.p.A. per giustificare la nullità del preliminare.
- La determinazione del prezzo e degli oneri fiscali non poteva essere modificata unilateralmente in appello.

La sentenza ribadisce il principio secondo cui la volontà delle parti e il comportamento successivo alla scadenza di un contratto preliminare possono influire sulla sua validità ed efficacia. La decisione conferma il diritto dell’Azienda Agricola Fratelli Merano di ottenere l’esecuzione del contratto preliminare, con il conseguente trasferimento degli immobili e il pagamento del prezzo concordato, che corrisponde a circa 6.000.000 di euro.

Marinella SpA, invece, è stata condannata al pagamento delle spese processuali, che ammontano a circa 150mila euro.

 

 

 

 

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