In data odierna l'ultras dello spezia M.P., ventenne appartenente alla Curva Ferrovia, presso il Tribunale Penale della Spezia in composizione monocratica Dott.ssa Letizia veniva chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 6 della L. 401/1989 perchè, già gravato da provvedimento Daspo, emesso dal Questore della Spezia, in occasione dell'incontro Fezzanese-Massese svoltosi presso lo stadio Miroluperi di Sarzana, accedeva ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, fatto accaduto in Sarzana nell'aprile del 2014; a detto incontro partecipavano 250 spettatori di cui circa 100 ultras della Massese e durante lo svolgimento dell'incontro non si verificava alcun problema per l'ordine pubblico ma successivamente, nelle fasi del deflusso, si verificavano violenti tafferugli tra le due tifoserie.
Il giovane tifoso spezzino veniva identificato solo nel centro della cittadina di Sarzana, nelle immediate adiacenze della locale Cattedrale; assistito dall'Avvocato Lombardi decideva di percorrere la via del procedimento tramite rito abbreviato condizionato, tra l'altro, alla produzione documentale di estratti delle mappe geografiche dei luoghi interessati, che evidenziavano anzitutto come la posizione dove era accertata la presenza del tifoso non riguardava le adiacenze dell'impianto sportivo né tanto meno risultava agli atti una vicinanza fisica del giovane ultras al suddetto impianto in modo da poter costituire violazione del provvedimento a cui era sottoposto.
La discussione culminava con richiesta di pena da parte della Procura, le cui indagini erano coordinate dalla Dott.ssa Soffio, pesantemente quantificata nella misura di 8 mesi di reclusione, a cui la difesa contrapponeva la richiesta assolutoria ritenendo palese l'insussistenza del fatto di reato. A seguito della discussione, il Giudice Dott.ssa Letizia, ritenendo che non vi fosse correlazione tra il fatto e la descrizione del medesimo nel decreto che dispone il giudizio, annullava il corso del procedimento ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Una decisione che quindi trovava riscontro nelle argomentazioni della difesa, che in questo modo sventava una pesante condanna al giovane tifoso, sulle cui responsabilità veniva dato atto che non esisteva alcun elemento concreto di prova.