- € 2.000,00 alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava la sospensione del giuoco per alcuni secondi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza
- € 2.000,00 alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre lattine semi piene; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza
- € 2.000,00 alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori turbato il minuto di silenzio con un coro insultante
- € 500,00 alla Soc. TERNANA a titolo di responsabilità oggettiva per errata compilazione della distinta di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- PALERMO Simone (VirtusEntella)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00
- BUDEL Alessandro (Pro Vercelli) sanzione aggravata perché capitano della squadra
- D'ANGELO Angelo (Avellino) sanzione aggravata perché capitano della squadra
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- LONGO Moreno (Pro Vercelli): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato una decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme.