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Nuovi adempimenti per chi assume In evidenza

Confcommercio La Spezia: "Obblighi che non risolvono i problemi ma servono solo ad aumentare il peso della burocrazia sull'iniziativa imprenditoriale".

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 104, il cosiddetto “Decreto Trasparenza”, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e introduce nuovi obblighi informativi al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto.

Il direttore di Confcommercio La Spezia Roberto Martini spiega: "La normativa appesantisce non poco gli adempimenti a carico del datore di lavoro nella fase di assunzione del dipendente. La scelta del legislatore è stata quella di ampliare e inasprire il diritto di informazione del dipendente sancito dalla normativa europea. In un momento già difficile in cui  sono tanti i problemi da risolvere nel mondo del lavoro ci rincresce constatare che viene posta maggior attenzione su obblighi formali e non sostanziali. Obblighi che non risolvono problemi ma che burocratizzano e appesantiscono l'iniziativa imprenditoriale sempre più ingessata da inutili e dannosi lacci e lacciuoli".


A chi si applicano i nuovi obblighi

Il provvedimento si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione), anche già in essere, e, per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali.

Restano, invece, esclusi i lavoratori autonomi, gli agenti e coloro che abbiano rapporti di durata molto breve pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in 4 settimane consecutive.

Quali sono i nuovi obblighi informativi  

È ampliato notevolmente l’elenco delle informazioni che il datore deve fornire al lavoratore per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, all’atto dell’assunzione prima che inizi l’esecuzione della prestazione e, comunque, entro i 7 giorni successivi, salvo il maggiore termine di un mese per alcuni dati.

Oltre ai dati tipici del rapporto – come la tipologia contrattuale, l’identità del datore, il luogo di lavoro, la data di inizio e fine, il periodo di prova se previsto, l’inquadramento del lavoratore, l’orario di lavoro – il datore deve, tra l’altro, comunicare:

- la formazione destinata al lavoratore;
- la durata delle ferie e dei congedi retribuiti;
- la procedura e i termini di preavviso in caso di recesso di ambo le parti;
- le condizioni per modificare i turni di lavoro, in presenza di orari prevedibili;
- gli istituti previdenziali e assicurativi cui sono versati i contributi.

 Qualsiasi variazione delle informazioni oggetto di comunicazione deve essere resa nota al lavoratore entro il primo giorno di decorrenza della modifica, salvo che non si tratti di rettifiche legislative o derivanti dalla contrattazione collettiva.

Per i rapporti già in essere è previsto, invece, che il datore provveda all’aggiornamento su richiesta scritta del lavoratore entro 60 giorni dalla stessa.

In ogni caso, la prova dell’avvenuta trasmissione o ricezione delle informazioni deve essere conservata per 5 anni dalla cessazione del rapporto.

Sanzioni  

Le sanzioni in caso di errore sono: l’omesso, il ritardato o l’incompleto adempimento degli obblighi informativi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

 A detta sanzione si aggiunge l’espresso divieto per le imprese di licenziare, discriminare e sanzionare i lavoratori che esercitino i diritti previsti dal Decreto che, qualora vittime di comportamenti ritorsivi, possono ricorrere, oltre che alla all’ordinaria tutela giudiziaria, anche a strumenti più rapidi, quali la conciliazione e l’arbitrato, e sporgere denuncia all’INL, con il rischio per i datori di un ulteriore ammenda.

 Entrata in vigore delle disposizioni

 Il decreto entrerà in vigore a partire dal 13 agosto 2022. In merito all’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro, come previsto all’art. 4 del decreto, operante in modifica al D.Lgs. n. 152/1997, si evidenzia che tale comunicazione dovrà avvenire per tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022.

Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire le suddette informazioni solo previa richiesta scritta del lavoratore e l’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni richieste dovrà avvenire entro 60 giorni.

 In considerazione dell’imprecisa formulazione delle disposizioni transitorie, non risultano chiari i tempi di comunicazione delle informazioni per i lavoratori assunti dal 2 agosto al 12 agosto a seguito della loro eventuale richiesta. 


"La nostra Associazione, pur riconoscendo la validità della direttiva europea e del  diritto di  informazione ai dipendenti, intraprenderà ogni misura utile per ricondurlo nei dovuti termini di ragionevolezza. Effettuerà, soprattutto,  ogni utile iniziativa per salvaguardare le aziende da inutili balzelli e adempimenti che appesantiscono inutilmente il lavoro, senza apportare alcun beneficio sostanziale. Sono anni che le aziende sono caricate di oneri eccessivi che ostacolano e deprimono lo sviluppo economico. La nostra Associazione  sarà sempre  al fianco dei diritti del lavoro anche e soprattutto in difesa del lavoro autonomo e dell' impresa affinché possa esplicare le sue attività a vantaggio della società. Soprattutto sempre sarà schierata  a fianco delle imprese per il riconoscimento della libertà di iniziativa economica, per un'impresa snella, agile, scevra  e libera da inutili orpelli burocratici. Il tutto a favore dello sviluppo del lavoro e dei lavoratori", conclude il Direttore di Confcommercio La Spezia.

Per informazioni: 0187 5985 101

 

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