Alla luce dei vari Dpcm che si sono succeduti, della ratio e della prassi applicativa che si è venuta consolidando, nonchè dell'Ordinanza 19 della Regione Liguria ed, infine, data la contiguità, anche dell'Ordinanza 37 della Regione Toscana, Cna Produzione e Nautica traccia una sintesi utile per il comparto.
Innanzitutto, è opportuno utilizzare la maggior cautela possibile adottando sempre e comunque le norme di comportamento previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (siglato il 14 marzo scorso), dotandosi dell'autocertificazione e ottemperando alle comunicazioni previste.
Partendo dal Codice Ateco 33, che nella nautica si declina in 33.15, può operare già con il Dpcm del 22, così come pure il codice 52. Tutte le attività previste da questi codici possono essere, dunque, espletate.
Ricordiamo che resta necessario, ai fini di evitare il diffondersi del contagio, che circolino meno persone possibili e che quindi siano svolte solo le attività di primaria necessità. L'eventuale comunicazione di proseguo dell'attività vale solo ed unicamente per quelle imprese che avendo un codice Ateco sospeso dichiarino di lavorare per le filiere di primaria necessità (alimentare, farmaceutica ed ospedaliere) e non quindi perchè si lavora per Codici non sospesi.
Prendendo atto dell'ordinanza regionale nr. 19, che comunque permette alcune lavorazioni, è chiaro che la responsabilità della scelta è unicamente in capo al titolare dell'impresa, specie nel caso il proprio codice d'attività non rientri in quelli sopra richiamati.
Detto questo, Cna Produzione e Nautica ritiene sia consentito lo spostamento delle imbarcazioni coi propri mezzi, se le stesse devono essere obbligatoriamente portate o in cantieri e darsene e porticcioli "aperti" che espressamente (tramite documentazione scritta) lo richiedano o per conto di propri clienti. Analogo consiglio riguarda il privato che richiede questa manovra: meglio avere sempre una sua dichiarazione scritta.
L'ordinanza regionale consente, inoltre, "le prestazioni di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio". Su questo punto Cna ha chiesto un parere alla Regione Liguria perchè nella stesura precedente, non compariva tale possibilità a terra, che come associazione avevamo prontamente richiesto, e che è stata accolta nel nuovo testo.
La risposta chiarisce che: "La manutenzione è sempre manutenzione sia a terra, soprattutto nei cantieri nautici, che in acqua più raramente; la scriminante è che essendo manutenzione è esclusa la costruzione libera e propria".
Quindi, chiarito questo dubbio, è utile sottolineare come si parli di "prestazioni rese da terzi" e si deduca che il proprietario dell'imbarcazione non può intervenire in proprio sulla manutenzione della propria imbarcazione ma deve rivolgersi appunto a terzi.
Le imprese che intervengono devono, dunque, operare, o nella propria area (attenzione ai codici Ateco), oppure in cantieri aperti e che consentano a terzi di andare (ricordiamo che, anche in questo caso, il permesso di entrare e con quali modalità a aziende terze è in capo al titolare dell'impresa che ha titolarità dell'area che, specie in questo periodo, può, sulla base di considerazioni legate ai vari Dpcm, decidere se aprirsi all'esterno o no).
In relazione agli spostamenti in mare, sottolineiamo che il parere in merito è stato espresso dalla Capitaneria di Porto e "sulla base del buon senso" e il trasporto è fattibile dotandosi di autocertificazione riportante la necessità di spostamento sul territorio per motivi di lavoro (Cod. 33.15), corredata della commessa dell'attività richiesta dal proprietario dell'unità (che deve comprendere anche lo spostamento dell'unità dall'ormeggio al cantiere), e riportante in maniera chiara ed inequivocabile il percorso nautico da fare (data, ora, luogo di partenza e luogo di arrivo). E' necessario che chi conduce il mezzo navale effettui tale attività in forza di un rapporto di dipendenza con il cantiere, ovvero che possa essere dimostrato che la conduzione avviene in nome e per conto del cantiere sulla base di un contratto o rapporto di lavoro.
Nessuna comunicazione è dovuta al Prefetto e all'Autorità Marittima, in quanto l'attività di spostamento dell'unità non è "funzionale ad assicurare la continuità delle filiere.
Dovranno comunque essere osservate le "raccomandazioni" (di cui all'art. 1, comma 1, punto ii, lett. c) e d) del Dpcm 10.04.2020) di seguito riportate, in ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per informazioni e richieste la referente sindacale Cna Produzione e Nautica Cna La Spezia Giuliana Vatteroni è a disposizione delle imprese del settore al tel 0187 598075 mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..